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Elezione del Consiglio Provinciale 2026 - Domenica 12 Aprile

 
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CONTENUTI
 
  1. Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste
  2. Avviso ai Candidati - Elezioni Trasparenti (ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019)
  3. Avvertenze per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste
  4. Modelli presentazione liste
  5. Indice di ponderazione alla data del 12 marzo 2026
  6. Corpo Elettorale Attivo e Passivo
  7. Cronoprogramma adempimenti elettorali
  8. Costituzione dell'Ufficio Elettorale
  9. Indizione Elezione del Consiglio Provinciale
  10. Normativa
  11. Manuale Operativo
  12. F.A.Q.
  13. Contatti
  14. Siti di riferimento

 
Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste
In applicazione dell’art.1, c. 71, L. 56/2014 e nel rispetto dell'art. 14 del Manuale Operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Campobasso, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. 
In caso contrario, l’Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. 
La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
Si raccomanda di consultare la tabella allegata per le ripartizioni dei rappresentanti di genere.
 
AVVISO AI CANDIDATI - ELEZIONI TRASPARENTI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. legge spazzacorrotti), si segnala a tutti i soggetti interessati alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso che, in base alla legge citata, sussiste l’obbligo per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché per ciascun partito o movimento politico che presenti candidati di pubblicare nel proprio sito non oltre il 14 giorno precedente la data delle elezioni: 
a) il curriculum vitae fornito dai loro candidati 
b) il certificato penale di ciascun candidato rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Il suddetto obbligo di legge deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la elezione ovvero, in riferimento alle elezioni provinciali presso la Provincia di Campobasso, entro domenica 29 marzo 2026.
I documenti citati (Curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato consigliere), già pubblicati nei siti internet delle liste e/o dei candidati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Campobasso entro mercoledì 1° aprile 2026, ai fini della pubblicazione da parte dell’Ente nella presente sezione di “Elezioni Trasparenti” (ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della citata legge n. 3/2019), entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, ovvero entro domenica 5 aprile 2026.
Ai fini della ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, non è richiesto il consenso espresso degli interessati.   
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i precitati termini, all’indirizzo di posta elettronica elettorale@pec.provincia.campobasso.it.
La Provincia di Campobasso ha pertanto attivato sul proprio sito istituzionale, all’interno della sezione dedicata alle elezioni del Consiglio Provinciale 2026, la sotto-sezione “Elezioni Trasparenti” nella quale verranno pubblicati il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati che parteciperanno alle elezioni del 12 aprile 2026.
Questa sotto-sezione, entro il settimo giorno antecedente le consultazioni, riporterà la documentazione sopra indicata
 
Avvertenze per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste
Si pubblicano le avvertenze per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste aggiornate
 
Modelli presentazione liste
Si allegano i seguenti modelli, pronti per il download:
 
Indice di ponderazione alla data del 12 marzo 2026
Si pubblica l'indice di ponderazione alla data del 12 marzo 2026
 
Corpo elettorale attivo e passivo
Con determinazione dirigenziale n. 564 del 12 marzo 2026 si è preso atto della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo (coloro che possono candidarsi) – coincidenti - alla data del 08/03/2026, ossia al 35° giorno antecedente quello della votazione, in n. 980, come da allegato 1 “Corpo elettorale attivo e passivo”;
 
Cronoprogramma degli adempimenti elettorali
Si pubblica il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'elezione del Consiglio provinciale di Campobasso.
 
Costituzione dell'Ufficio Elettorale
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 25 febbraio 2026 è stato costituito l'Ufficio elettorale provinciale per lo svolgimento delle operazioni inerenti il procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Campobasso
 
Indizione Elezione dei componenti del Consiglio Provinciale di Campobasso;
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 25 febbraio 2026 ai sensi dell' art. 1 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", è stato decretato di indire l'elezione dei componenti del Consiglio Provinciale di Campobasso per il giorno Domenica 12 aprile 2026.
Le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio unico che sarà costituito presso la Sala della Costituzione della Provincia in via Milano 19 a Campobasso dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 
Normativa
 
Manuale Operativo (aggiornamento del 21/02/2024)
Si pubblica il Manuale operativo per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni ed integrazioni. è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 115 del 14 luglio 2016 aggiornato e modificato con Decreto del Presidente n. 21 del 21-02-2024 che sostituisce il precedente che, per ogni evenienza, è riportato nel successivo paragrafo.
 
F.A.Q.
Di seguito si riportano le F.A.Q. relative alla tornata elettorale riguardante il rinnovo del consiglio provinciale.

1. Quando avviene l'Insediamento del Consiglio provinciale?
La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).

2. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?
I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

3. Un Sindaco può candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale?
Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.

4. Un dipendente della Provincia, che sia anche Consigliere comunale, in assenza di aspettativa lavorativa è ineleggibile o incompatibile con la carica di Consigliere provinciale?
Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l'incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).

5. Un sindaco, per candidarsi a Presidente della Provincia, deve avere un mandato elettorale che non scada prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni (L. 56, art. 1 c.60) (*) Esiste tale limitazione anche per il Sindaco che intenda candidarsi a Consigliere Provinciale? 
No, i 18 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).
* Deroga all’art. 1 co. 60 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (per anni 2026 e 2027) Legge n. 27.2.2026 n.26 (conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi). Il comma 19-quater dell’articolo 1 della Legge n. 27.2.2026 n.26 di conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. milleproroghe), introdotto in sede referente, estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell’elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Ciò attraverso una deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014 (cd. riforma Delrio delle province) che appunto prevede che siano eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La medesima deroga era prevista, limitatamente agli anni 2025 e 2026, dall’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che la disposizione in commento infatti novella.

6. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?
No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).

7. Il Presidente della Provincia mantiene tale carica se perde il mandato di Sindaco?
No, il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (L. 56/2014, art. 1, c. 65).

8. Come deve essere approssimato alla terza cifra decimale l'indice di ponderazione del voto degli elettori previsto nell'allegato A, lettera e) della legge 56/14?
L'approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357) come si ricava dai prospetti di calcolo pubblicati nel sito dedicato del Ministero dell'Interno

9. Ai fini del calcolo dell'indice di ponderazione, devono essere esclusi dal computo totale della popolazione gli abitanti di comuni eventualmente commissariati?
Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell'indice di ponderazione da parte dell'ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell'elezione, come indicato in calce nel "Prospetto di calcolo" esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal Ministero dell'Interno.

10. E' necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?
No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell'Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

11. E' necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l'elezione ?
No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

12. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?
Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

13. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?
Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 "il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale".

14. Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?
Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.

Quesiti sulle operazioni di scrutinio
15. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima?
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.

16. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e nello stesso riquadro la preferenza espressa per un candidato di altra lista?
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.

17. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e nel riquadro di un'altra la preferenza espressa per un candidato della lista votata?
Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).

18. Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?
Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).
 
Contatti
Per informazioni e quesiti:
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Daniela Armasano
0874 401216
daniela.armasano@provincia.campobasso.it

Rosamaria Fanelli
0874 401338
rosamaria.fanelli@provincia.campobasso.it

Pia Iammarino

0874 401230
pia.iammarino@provincia.campobasso.it

Posta elettronica certificata

Per ogni eventuale comunicazione da parte dei Comuni è stata appositamente predisposta la seguente casella di posta certificata:


elettorale@pec.provincia.campobasso.it


 
Siti di riferimento
Per ogni ulteriore approfondimento è possibile visitare il sito internet dell'UPI - Unione Province Italiane.
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