Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degliuffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzionistatali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte lealtre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti chenon rientrano nelle funzioni di gestione assegnate ai dirigenti o riservate allacompetenza del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci.
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare:
coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività deiconsiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influiresull'attività politico amministrativa dell'ente;
svolge attività propulsiva nei confronti del Direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti,anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia ed emanandodirettive;
promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni nonché il regolamento degli uffici e dei servizi;
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca irappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni,società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativie di controllo;
fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enticonvenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento,in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove e approva gli accordi di programma ai sensi di legge;
può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo lemodalità e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti provinciali;
nomina il Nucleo di Valutazione e nomina e revoca il Segretario generale e il Direttore generale;
conferisce delega ai dirigenti relativamente alla partecipazione alleconferenze istituzionali;
autorizza la presenza del gonfalone alle cerimonie pubbliche e l'uso dello stemma della Provincia.
Inoltre provvede:
all'approvazione dei progetti preliminari dei lavori pubblici;
agli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documentidi programmazione;
all'approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa afferenti all'esercizio della potestà di indirizzo politico‐amministrativo, relativi a programmi ed interventiprevisti negli strumenti di programmazione provinciale;
all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale.
Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'adozione o all'approvazione del Consiglio provinciale ogni altro atto che ritengaopportuno, acquisiti i pareri di cui all'art. 22, se dovuti.
Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto che viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diviene esecutivo dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione. Il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile.
Il decreto è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal dirigente competenteo dal responsabile del procedimento individuato ai sensi della Legge n.241/1990. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzopolitico o amministrativo, devono essere richiesti ed inseriti nel decreto,quale parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile della struttura interessato, ed il parerealla regolarità contabile ed ai riflessi diretti o indiretti sulla situazioneeconomico‐finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciato dal responsabiledella struttura finanziaria.