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Trasporto per conto proprio

Il trasporto eseguito per esigenze proprie è subordinato al rilascio di licenza in conto proprio da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298.

Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa, presenta alla Provincia apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L.298/1974; in particolare, il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente
 

 

Documenti

 

Modulistica

 

Normativa

Decreto Legislativo 31.03.1998, n°112, art.105, comma 3°, lett. c)


 
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