- art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - art. 2, c.9-bis, l.n. 190/2012:
"Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni
soggetti a pubblicazione obbligatoria"
- art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 : "Accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti ulteriori" - v. "Modulo richiesta accesso
civico" e "Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere
sostitutivo"
- Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) "Registro degli accessi":
Qualunque cittadino, senza specificare alcuna motivazione, constatata
l'assenza di documenti, informazioni, o dati per i quali è prevista la
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati
pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
istituzionale (accesso civico "semplice") ovvero a dati e documenti
detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall'art. 5-bis del predetto decreto (acceso civico
"generalizzato") può richiederne la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali, e va presentata al:
"Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza:
Segretario generale dott. Paolo D'Anello - tel. 0874 4011 - mail:
paolo.danello@provincia.campobasso.it" (vedi modulo richiesta di accesso civico)
Essa è formulata per iscritto con l'indicazione delle generalità del
richiedente e corredata di documento di riconoscimento; devono essere
specificati di quali dati, informazioni, o documenti risulta omessa la
pubblicazione e la norma che ne dispone la pubblicità. Può essere inoltrata
all'ente per mezzo del servizio postale, tramite PEC ovvero all'Ufficio per
le Relazioni con il pubblico.
Entro trenta giorni dall'acquisizione, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, accertata la fondatezza della
richiesta di accesso semplice/generalizzato, provvede a reperire i dati, a
pubblicarli sul sito e a concludere il procedimento di accesso civico con
provvedimento espresso e motivato. Sussistendone i presupposti, il RPCT
procederà alla pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti
richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello
stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ai sensi dell'art.43, c.5, del D.Lgs. n. 33/2013, segnala i
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo:
Direttore generale avv. Carmine Pace - tel. 0874 4011 - mail:
carmine.pace@provincia.campobasso.it (vedi modulo richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo)
che conclude il procedimento di accesso entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter della L.n. 241/1990.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere
sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può
proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, ai
sensi dell'art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per quanto attiene all'attuazione della disciplina dell'accesso di cui
all'art.5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016,
con Regolamento interno, in via di formalizzazione, verrà istituito un "
Registro delle richieste di accesso" presentate (per tutte le tipologie di
accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché
del relativo esito con la data della decisione, oscurando i dati personali
eventualmente presenti, con aggiornamento semestrale nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente"), secondo le indicazioni contenute nella
determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016, cui si rinvia.