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Accesso civico

art.  5,  c.  1,  d.lgs.  n.  33/2013  - art. 2, c.9-bis, l.n. 190/2012:
"Accesso  civico  "semplice"  concernente  dati,  documenti  e informazioni
soggetti a pubblicazione obbligatoria"
art.  5,  c.  2,  d.lgs.  n.  33/2013  : "Accesso civico "generalizzato"
concernente  dati  e  documenti  ulteriori"  - v. "Modulo richiesta accesso
civico"   e  "Modulo  richiesta  accesso  civico  al  titolare  del  potere
sostitutivo"
- Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  "Registro degli accessi":

Qualunque  cittadino,  senza  specificare  alcuna  motivazione,  constatata
l'assenza  di  documenti,  informazioni,  o  dati per i quali è prevista la
pubblicazione  obbligatoria,  nei  casi  in  cui gli stessi non siano stati
pubblicati   nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"  del  sito  web
istituzionale  (accesso  civico  "semplice")  ovvero  a  dati  e  documenti
detenuti  dall'Amministrazione,  ulteriori  rispetto  a  quelli  oggetto di
pubblicazione  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  33/2013, nel rispetto dei limiti
relativi  alla  tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto    dall'art.   5-bis   del   predetto   decreto   (acceso   civico
"generalizzato") può richiederne la pubblicazione.
La  richiesta  di  accesso  civico  è gratuita, salvo il rimborso del costo
effettivamente   sostenuto   e   documentato  dall'amministrazione  per  la
riproduzione su supporti materiali, e va presentata al:
"Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e 
della trasparenza:

Segretario  generale  dott.  Paolo  D'Anello  -  tel.  0874  4011 - mail:
paolo.danello@provincia.campobasso.it(vedi modulo richiesta di accesso civico)
Essa  è  formulata  per  iscritto  con  l'indicazione  delle generalità del
richiedente  e  corredata  di  documento  di  riconoscimento; devono essere
specificati  di  quali  dati,  informazioni,  o documenti risulta omessa la
pubblicazione e la norma che ne dispone la pubblicità. Può essere inoltrata
all'ente per mezzo del servizio postale, tramite PEC ovvero all'Ufficio per
le Relazioni con il pubblico.
Entro  trenta  giorni  dall'acquisizione, il Responsabile della prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza,  accertata  la  fondatezza  della
richiesta  di accesso semplice/generalizzato, provvede a reperire i dati, a
pubblicarli  sul  sito e a concludere il procedimento di accesso civico con
provvedimento  espresso  e  motivato.  Sussistendone i presupposti, il RPCT
procederà  alla  pubblicazione  sul sito dei dati, informazioni o documenti
richiesti  e  a  comunicare  al  richiedente l'avvenuta pubblicazione dello
stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Inoltre,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza,  ai  sensi  dell'art.43, c.5, del D.Lgs. n. 33/2013, segnala i
casi  di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di  pubblicazione  previsti  dalla   normativa   vigente,   all'ufficio  di
disciplina,   ai   fini   dell'eventuale   attivazione   del   procedimento
disciplinare.  Il  responsabile  segnala  altresì  gli   inadempimenti   al
vertice politico    dell'amministrazione,  all'OIV ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità.
In  caso  di  ritardo  o  mancata  risposta o diniego da parte del RPCT, il
richiedente  può  ricorrere  al  titolare del potere sostitutivo:
Direttore generale    avv.    Carmine    Pace    -   tel.   0874   4011   -   mail:
carmine.pace@provincia.campobasso.it (vedi modulo richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo)
che  conclude  il  procedimento  di accesso entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter della L.n. 241/1990.
A  fronte  dell'inerzia  da  parte  del  RPCT  o  del  titolare  del potere
sostitutivo,  il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può
proporre  ricorso  al  Tribunale amministrativo regionale per il Molise, ai
sensi dell'art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per  quanto  attiene  all'attuazione  della  disciplina dell'accesso di cui
all'art.5  del   d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal  d.lgs. n. 97/2016,
con  Regolamento  interno,  in via di formalizzazione, verrà istituito un "
Registro  delle richieste di accesso" presentate (per tutte le tipologie di
accesso,  con  indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché
del  relativo esito con la data della decisione, oscurando i dati personali
eventualmente  presenti, con aggiornamento semestrale nell'apposita sezione
"Amministrazione  Trasparente"),  secondo  le  indicazioni  contenute nella
determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016, cui si rinvia.

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