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Centrali a Biomasse nell'area matesina

    La presente fa riferimento alla problematica relativa alla installazione di centrali a biomasse ed, in particolare, a quelle autorizzate ed in corso di autorizzazione nell'area Matesina.
Al riguardo il sottoscritto dott. Rosario De Matteis, in qualità di Presidente della Provincia di Campobasso, evidenzia che dell'area di cui trattasi è inidonea ad ospitare tale tipologia di impianti in quanto in essa sono ubicate numerose aziende agroalimentari.
 Inoltre l'area in  questione è situata in prossimità di una zona ad alta valenza ambientale per la quale da tempo si prospetta l'idea di realizzare il Parco del Matese (versante Molisano).
Tutte le perplessità, riserve e contrarietà sono state evidenziate dal sottoscritto con la nota n. 35427 del 14.09.2012 inviata al Presidente della Regione Molise e all'Assessore all'Ambiente e ribadite dal Consiglio Provinciale con la delibera n. 72/3 del 09.10.2012.
Per quanto attiene, in particolare, al parere rilasciato dalla struttura amministrativa di questo Ente in sede di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/03 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili proposta dalla società Civitas s.r.l. ex Gap Consultino s.r.l. si osserva quanto segue.
Trattasi di un impianto di ridotte potenzialità (inferiore ad 1 MW) rispetto al quale il parere favorevole è stato reso sulla base di un istruttoria tecnica effettuata, con esito favorevole, da parte dell'ARPA Molise e limitatamente alle competenze dell'Ente e, comunque, a condizione "che venga definita, da parte dell'autorità competente (Regione Molise), la problematica relativa alla localizzazione dell'impianto all'interno dell'area I.B.A."
Detto parere, quindi,  è stato reso nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e, fermo restando la necessità di definire, da parte della Regione Molise, gli aspetti giuridici legati al divieto di installazione generalizzato di tali impianti all'interno di aree IBA, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 22/2009.
Inoltre, qualora la Regione Molise avesse provveduto alla zoonizzazione ed alla redazione dei piani di qualità dell'aria previsti dal D. Lgs n. 155/2010, questo Ente avrebbe potuto, anche sotto il profilo della tutela ambientale, imporre limitazioni emissive più restrittive di quelle previste dal T.U.A. o addirittura inibirne la realizzazione.
 

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