È istituito presso l’Ente l’elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L’iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati. L’elenco viene aggiornato periodicamente sulla base di dichiarazione di disponibilità presentate al protocollo periodicamente sulla base di dichiarazione di disponibilità presentate al protocollo dell’Ente.
L’elenco potrà essere strutturato in sottosezioni articolate in base alle materie per le quali si propone la candidatura (civile, amministrativa, lavoro, ecc...); in ogni caso, l’organizzazione dell’elenco dovrà essere funzionale alla celere ed efficace selezione del professionista. La definizione delle istanze di iscrizione verrà effettuata, a cura del responsabile del procedimento del Servizio di supporto amministrativo, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.
L’elenco è aggiornato periodicamente, sulla base delle istanze favorevolmente definite in sede istruttoria.
Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria, altresì, l’iscrizione ad un albo circondariale.
Il legale dovrà dichiarare, in sede di istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190 del 6 novembre 2012 – “legge anticorruzione”, di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell’Ente. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di annullare l’iscrizione e risolvere l’eventuale contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. Il legale dovrà dichiarare, altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita dalla Provincia di Campobasso, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti, dalla Provincia di Campobasso. A tal fine, il legale s’impegna a comunicare tempestivamente l’insorgere di ciascuna delle condizioni ostative precedentemente richiamate.