Per la gestione delle segnalazioni interne vai al sito dedicato
oppure
per segnalazioni telefoniche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiama il numero dedicato 0874 1896938
L’art.
54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della l. 179,
individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del
dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti
destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente
ai “dipendenti pubblici”.
La
nuova formulazione dell’art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella
nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:
- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il
dipendente di cui all’art. 3;
- i
dipendenti degli enti pubblici economici;
- i
dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 2359 del Codice civile;
- i
lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica
Ai
fini dell’applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le
segnalazioni di condotte illecite effettuate solo da questi soggetti, come
previsto dal co. 1 dell’art. 54-bis.
Con la
presente procedura si intende:
a) chiarire i principi ispiratori
dell’istituto nonché il ruolo dei soggetti tenuti a ricevere ed istruire le
segnalazioni;
b)
descrivere le modalità di gestione delle segnalazioni di sospette attività
corruttive da parte dei dipendenti della Provincia di Campobasso nonché dei
lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in
favore della Provincia.;
c)
dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza
dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della
segnalazione, dell’identità di eventuali soggetti indicati.
La
presente procedura intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o
ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le
modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.
L’obiettivo
perseguito è pertanto quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni
operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità
di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli
vengono offerte nel nostro ordinamento.
Il
procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza, e non
l’anonimato, dell’identità del segnalante.
Termini
e definizioni
RPCT:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
soggetto individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012,
n. 190, come modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97, destinatario della segnalazione e soggetto autorizzato per legge al
trattamento dei dati del segnalante e del segnalato;
Whistleblowing:
Segnalazione di condotte illecite, istituto disciplinato dalla l. n. 190/12 di
modifica del codice penale e dalla l. n. 179/17.
Whistleblower:
il dipendente che, all’ interno dell’ente, riferisce condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nonché i lavoratori
e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell’ente,
che riferiscono condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro.
Applicativo: il software per la gestione delle segnalazioni
interne in linea con la normativa disponibile al seguente link (https://provinciacampobasso.whistleblowing.it)
Criteri
operativi
Funzione
primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione del soggetto
preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a
conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.
La
Provincia di Campobasso ha aderito alla piattaforma WhistleblowingPA, promosso
da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i
Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per
adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno
strumento sicuro per le segnalazioni.
Per
uniformità di processi aziendali il Responsabile del Whistleblowing si
identifica con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
Attualmente,
sono presenti due sistemi di segnalazione alternativi:
1)
Segnalazione cartacea,
attraverso l’utilizzo del modello presente sul sito web aziendale nella sezione
Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing,
a mezzo del servizio postale da inviare unicamente ed esclusivamente all’RPCT
avente ad oggetto “Segnalazione anonima”;
2)
Segnalazione a
mezzo piattaforma informatica a cui si accede tramite il link visibile sul sito
web istituzionale dell’ente: provincia.campobasso.it
Le
caratteristiche della segnalazione effettuata mediante piattaforma sono le
seguenti:
-
La segnalazione viene
fatta mediante la compilazione di un questionario
-
La segnalazione viene
ricevuta dall’RPCT
-
Nel momento dell’invio della segnalazione, il
segnalante riceve un Key code che deve conservare per poter accedere nuovamente
alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare
rispondendo a richiesta di chiarimenti ed approfondimenti;
-
La segnalazione può
essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia
all’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita
in ogni circostanza.
Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite oggetto di segnalazione
meritevole di tutela, non si riferiscono soltanto a quelle che integrano le
fattispecie delittuose di cui al Titolo II del Codice Penale (“Dei Delitti
contro la Pubblica Amministrazione”), ma anche a tutte le situazioni in cui il
lavoratore, in ragione della propria attività lavorativa, riscontri l’abuso del
potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in
cui si evidenzi un malfunzionamento della Provincia di Campobasso a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, nepotismo,
demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false
dichiarazioni).
In particolare, possono essere segnalate le
seguenti condotte illecite:
- Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di
potere;
- Cattiva gestione delle risorse;
- Incarichi e nomine illegittime;
- Appalti illegittimi;
- Selezioni illegittime;
- Conflitto di interessi;
- Mancata attuazione della disciplina
anticorruzione;
- Adozione di misure discriminatorie da parte
della Provincia;
- Ripetuto mancato rispetto dei tempi
procedimentali
- Altre condotte illecite.
Le condotte illecite, per espressa previsione
normativa, devono inoltre riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, e quindi devono
riguardare situazioni di cui il soggetto ne sia venuto a conoscenza:
Direttamente, in virtù del ruolo rivestito e
dell’ufficio presso cui presta la propria attività lavorativa;
Indirettamente, attraverso notizie e/o
informazioni acquisite, anche casualmente, ma in occasione e/o a causa
dello svolgimento delle mansioni lavorative.
Segnalazioni anonime
La legge tutela la riservatezza della identità del
segnalante e non l’anonimato.
Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima
in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità
del segnalante ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale, oltre alla
priorità della gestione.
Gestione
delle segnalazioni
Le
segnalazioni verranno istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione e
tenendo in considerazione la gravità dei fatti segnalati.
In
tali termini verranno pertanto istruite per prime le segnalazioni pervenute non
in forma anonima, poi quelle pervenute in forma anonima successivamente
integrate con le generalità del segnalante, ed infine quelle pervenute in forma
anonima e non integrate, neppure successivamente, con le generalità del
segnalante.
Istruttoria della segnalazione
Spetta
al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto
rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si
riferisce a una attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento
sull’effettivo accadimento dei fatti.
Non
spetta, infatti, al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque
natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e
provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di
sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni
ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le
indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.
La
segnalazione è istruita dal RPCT, che decide, entro i termini da considerarsi
perentori, e le modalità indicate nel prosieguo.
Il
termine per l’avvio dell’istruttoria è di quindici giorni lavorativi che
decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
Il
termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono
dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario,
l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini
fornendo adeguata motivazione.
Per
lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il
whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni
ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme
informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e
documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto,
coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre
cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del
segnalato. Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di
manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con
adeguata motivazione
Altrimenti
se è fondata, comunica al segnalante la fondatezza della segnalazione e si
rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne,
ognuno secondo le proprie competenze
Qualora
il RPCT nei quindici giorni naturali e consecutivi dovesse rilevare che la
segnalazione rientra tra quelle rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001ne da
comunicazione al segnalante e contestualmente all’OdV; in tal caso, l’OdV,
procede nell’istruttoria secondo le modalità ed i termini previsti per tali
tipi di segnalazioni e tiene aggiornato il RPCT circa l’esito dell’istruttoria.
Ove
sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che
abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni
all’amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma
solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti
accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la
massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si
possa risalire all’identità del segnalante.
Resta
in ogni caso salva la possibilità di trasmettere la segnalazione all’ANAC e/o
alle Autorità Giudiziarie competenti.
Tutela dell’identità del segnalante
L’identità
del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura, ad eccezione dei
casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043
c.c. e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge.
Pertanto,
essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso; tale tutela vale
anche nei confronti degli organi di vertice della Provincia.
La
violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in
cui è ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità
disciplinare.
Nell’ambito
del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere
rivelata, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla
stessa, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia
indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile
ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del
segnalante alla rivelazione della sua identità.
La
violazione di tale divieto è fonte di responsabilità disciplinare del soggetto
che consente l’accesso ai documenti e costituisce giusta causa di risoluzione
del rapporto di lavoro se dovute a colpa grave o dolo.
Tutela del segnalante da azioni discriminatorie
Nei
confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente
procedura vige il divieto di discriminazione.
Non
è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per
misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le
molestie sul luogo di lavoro, i demansionamenti, mobbing ed ogni altra forma di
ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative.
Sono
pertanto nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto
segnalante nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., e
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante.
E’
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di
sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti,
sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti
diretti e indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione
della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee
alla segnalazione stessa.
La
tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano
entrambi dipendenti della Provincia.
Il
dipendente che ritiene di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver
effettuato una segnalazione di illecito può rivolgersi all’ ANAC, che chiederà alla
Provincia il riesame della misura ritorsiva adottata nei suoi confronti.
Resta
fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di adìre l’Autorità
Giudiziaria competente.
Divieto del diritto di accesso
La
segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e
seguenti della legge n.241/1990, nonché al diritto di accesso civico e
generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013.
La
violazione di tale divieto è fonte di responsabilità disciplinare del soggetto
che consente l’accesso ai documenti e costituisce causa di risoluzione del
rapporto di lavoro se dovute a colpa grave o dolo.
Responsabilità del whistleblower
Non
è dovuta alcuna tutela del segnalante nel caso in cui con la propria denuncia
incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione e in
responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento
per danno illecito).
Sono
altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi
competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura operativa, quali
le segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di
danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo
improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della
presente procedura.
Segreto d’ufficio
Nei
limiti necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
procedura, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello
svolgimento dell’istruttoria da parte della Provincia sono tutelati dal segreto
d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli
obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 c.p.c.
Conservazione e monitoraggio delle informazioni
Le
segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di
riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio
debitamente custodito per almeno 5 anni.
Il
RPCT rende conto nella relazione annuale, con modalità tali da garantire la
riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro
stato di avanzamento.
Comunicazione di misure ritorsive
Per
quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” la norma prevede,
invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1,
co. 1).
Nel
caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT
dell’amministrazione ove le stesse si sono verificate, il RPCT offre il
necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve
essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall’art.
54-bis.
L’Autorità
ha previsto un unico modulo allegato alla delibera n. 469/ 2021 “Modulo
per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs.
165/2001”, che può essere utilizzato per la trasmissione sia della
segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure
ritorsive.
ANAC
ha attivato una apposita piattaforma per l’acquisizione e la gestione delle
segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive. La piattaforma di ANAC
costituisce un registro speciale di protocollazione e consente
l’identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante
l’attribuzione di un codice univoco progressivo.
Il
secondo canale predisposto dall’Autorità per la ricezione sia delle
segnalazioni che delle comunicazioni è il protocollo generale. L’utilizzo del
canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello
prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti
momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure
informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.
Il
modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso all’ufficio protocollo
dell’Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno;
consegna brevi manu in sede38 oppure tramite posta elettronica certificata alla
seguente casella istituzionale dell’Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it.
Per
poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario
che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all’Ufficio
UWHIB dell’Autorità, con la locuzione ben evidente “Riservato – Whistleblowing”.