1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Contenuto della pagina
condividi

 

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

 
 

L’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della l. 179, individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai “dipendenti pubblici”. La nuova formulazione dell’art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:  - i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3; - i dipendenti degli enti pubblici economici; - i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; - i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica Ai fini dell’applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo da questi soggetti, come previsto dal co. 1 dell’art. 54-bis.  
Con la presente procedura si intende:    
a) chiarire i principi ispiratori dell’istituto nonché il ruolo dei soggetti tenuti a ricevere ed istruire le segnalazioni;
b) descrivere le modalità di gestione delle segnalazioni di sospette attività corruttive da parte dei dipendenti della Provincia di Campobasso nonché dei lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Provincia.;
c) dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione, dell’identità di eventuali soggetti indicati. La presente procedura intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L’obiettivo perseguito è pertanto quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza, e non l’anonimato, dell’identità del segnalante.

Termini e definizioni  
RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, destinatario della segnalazione e soggetto autorizzato per legge al trattamento dei dati del segnalante e del segnalato;
Whistleblowing: Segnalazione di condotte illecite, istituto disciplinato dalla l. n. 190/12 di modifica del codice penale e dalla l. n. 179/17.
Whistleblower: il dipendente che, all’ interno dell’ente, riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell’ente, che riferiscono condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Applicativo: il software per la gestione delle segnalazioni interne in linea con la normativa disponibile al seguente link (https://provinciacampobasso.whistleblowing.it)

Criteri operativi
Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione del soggetto preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo. La Provincia di Campobasso ha aderito alla piattaforma WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Per uniformità di processi aziendali il Responsabile del Whistleblowing si identifica con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
Attualmente, sono presenti due sistemi di segnalazione alternativi:  
1)    Segnalazione cartacea, attraverso l’utilizzo del modello presente sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing, a mezzo del servizio postale da inviare unicamente ed esclusivamente all’RPCT avente ad oggetto “Segnalazione anonima”;  
2)    Segnalazione a mezzo piattaforma informatica a cui si accede tramite il link visibile sul sito web istituzionale dell’ente: provincia.campobasso.it  
Le caratteristiche della segnalazione effettuata mediante piattaforma sono le seguenti:  
-        La segnalazione viene fatta mediante la compilazione di un questionario
-        La segnalazione viene ricevuta dall’RPCT
-        Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un Key code che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richiesta di chiarimenti ed approfondimenti;
-        La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia all’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. 

Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela, non si riferiscono soltanto a quelle che integrano le fattispecie delittuose di cui al Titolo II del Codice Penale (“Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), ma anche a tutte le situazioni in cui il lavoratore, in ragione della propria attività lavorativa, riscontri l’abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzi un malfunzionamento della Provincia di Campobasso a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni). In particolare, possono essere segnalate le seguenti condotte illecite:
- Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
- Cattiva gestione delle risorse;
- Incarichi e nomine illegittime;
- Appalti illegittimi;
- Selezioni illegittime;
- Conflitto di interessi;
- Mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- Adozione di misure discriminatorie da parte della Provincia;
- Ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali
- Altre condotte illecite.
Le condotte illecite, per espressa previsione normativa, devono inoltre riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, e quindi devono riguardare situazioni di cui il soggetto ne sia venuto a conoscenza: Direttamente, in virtù del ruolo rivestito e dell’ufficio presso cui presta la propria attività lavorativa; Indirettamente, attraverso notizie e/o informazioni acquisite, anche casualmente, ma in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Segnalazioni anonime
La legge tutela la riservatezza della identità del segnalante e non l’anonimato. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale, oltre alla priorità della gestione.   Gestione delle segnalazioni Le segnalazioni verranno istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione e tenendo in considerazione la gravità dei fatti segnalati. In tali termini verranno pertanto istruite per prime le segnalazioni pervenute non in forma anonima, poi quelle pervenute in forma anonima successivamente integrate con le generalità del segnalante, ed infine quelle pervenute in forma anonima e non integrate, neppure successivamente, con le generalità del segnalante.   Istruttoria della segnalazione Spetta al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti. Non spetta, infatti, al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018. La segnalazione è istruita dal RPCT, che decide, entro i termini da considerarsi perentori, e le modalità indicate nel prosieguo. Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione. Per lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione Altrimenti se è fondata, comunica al segnalante la fondatezza della segnalazione e si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze Qualora il RPCT nei quindici giorni naturali e consecutivi dovesse rilevare che la segnalazione rientra tra quelle rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001ne da comunicazione al segnalante e contestualmente all’OdV; in tal caso, l’OdV, procede nell’istruttoria secondo le modalità ed i termini previsti per tali tipi di segnalazioni e tiene aggiornato il RPCT circa l’esito dell’istruttoria. Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all’amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante. Resta in ogni caso salva la possibilità di trasmettere la segnalazione all’ANAC e/o alle Autorità Giudiziarie competenti.

Tutela dell’identità del segnalante
L’identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge. Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Provincia. La violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui è ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La violazione di tale divieto è fonte di responsabilità disciplinare del soggetto che consente l’accesso ai documenti e costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro se dovute a colpa grave o dolo.  

Tutela del segnalante da azioni discriminatorie
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura vige il divieto di discriminazione. Non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, i demansionamenti, mobbing ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative. Sono pertanto nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti diretti e indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Provincia. Il dipendente che ritiene di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può rivolgersi all’ ANAC, che chiederà alla Provincia il riesame della misura ritorsiva adottata nei suoi confronti. Resta fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di adìre l’Autorità Giudiziaria competente.

Divieto del diritto di accesso
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n.241/1990, nonché al diritto di accesso civico e generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013. La violazione di tale divieto è fonte di responsabilità disciplinare del soggetto che consente l’accesso ai documenti e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro se dovute a colpa grave o dolo.  

Responsabilità del whistleblower

Non è dovuta alcuna tutela del segnalante nel caso in cui con la propria denuncia incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione e in responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento per danno illecito). Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura operativa, quali le segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.  

Segreto d’ufficio

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell’istruttoria da parte della Provincia sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 c.p.c.  

Conservazione e monitoraggio delle informazioni
  Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito per almeno 5 anni. Il RPCT rende conto nella relazione annuale, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.  
Comunicazione di misure ritorsive   Per quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1). Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell’amministrazione ove le stesse si sono verificate, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall’art. 54-bis. L’Autorità ha previsto un unico modulo allegato alla delibera n. 469/ 2021 “Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001”, che può essere utilizzato per la trasmissione sia della segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure ritorsive. ANAC ha attivato una apposita piattaforma per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive. La piattaforma di ANAC costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l’identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco progressivo. Il secondo canale predisposto dall’Autorità per la ricezione sia delle segnalazioni che delle comunicazioni è il protocollo generale. L’utilizzo del canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici. Il modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso all’ufficio protocollo dell’Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede38 oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell’Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it. Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all’Ufficio UWHIB dell’Autorità, con la locuzione ben evidente “Riservato – Whistleblowing”.










 
Valuta questo sito: COMPILA IL QUESTIONARIO