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Tartufi. Obbligo di comunicazione delle quantità commercializzate

Pubblicazione del 19 marzo 2015

 
tartufo

Il Direttore del Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle foreste rende noto ai soggetti di impresa acquirenti di tartufi l'obbligo di comunicazione delle quantità di tartufo commercializzato per l'anno 2014 e successivi secondo quanto previsto dall'Art. 1  comma 109 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che stabilisce:

I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.

La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun  obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare  annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto  commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Di conseguenza, entro il 31 marzo di ogni anno,  fino ad eventuale nuova regolamentazione, coloro che commercializzano tartufi dovranno provvedere ad inviare la comunicazione, con l'apposito modello, al Servizio regionale suindicato.

 

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