Pubblicazione del 4 febbraio 2014
Con l'emanazione della legge regionale 12 novembre 2013 n. 17 (entrata in vigore il giorno 17 novembre 2013) è stata introdotta la nuova disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Tale norma stabilisce che le tasse di concessione regionale debbano essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il primo anno successivo all'istituzione, le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore dalla legge istitutiva, pena l'applicazione di sanzioni ed interessi legali. Le disposizioni della legge n. 17/2013, nonché gli importi di cui alla tariffa in essa allegata, prevalgono sulle leggi regionali di settore che prevedono tasse sulle concessioni regionali.
Con l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata abrogata, altresì, la L.R. n. 10/83 che consentiva agli utenti di corrispondere la tassa di concessione regionale in ritardo con l'applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 20%. In caso di pagamento della tassa dovuta in ritardo rispetto al termine sopra citato è prevista la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato più gli interessi legali.
I pescatori in particolare, data l'imminente apertura della pesca, devono pagare la tassa di concessione regionale entro e non oltre il 14 febbraio.