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La Commissione approva l'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, a determinate condizioni.

La Commissione
approva l'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, a determinate
condizioni.

  La
Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento dell'UE sulle
concentrazioni, il progetto di acquisizione di Banco BPM S.p.A
("BPM") da parte di UniCredit S.p.A. ("UniCredit").
L'approvazione in data odierna della concentrazione da parte della Commissione
è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da UniCredit per
rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative al livello di
concorrenza nel settore bancario italiano. Parallelamente, la Commissione ha
respinto la richiesta di rinvio del caso all'autorità italiana garante della
concorrenza, formulata dall'autorità stessa, ai fini della valutazione ai sensi
del diritto italiano in materia di concorrenza. L'indagine della Commissione UniCredit
e BPM forniscono entrambi servizi bancari alle piccole e medie imprese
("PMI") e ai clienti di imprese di grandi dimensioni, nonché servizi bancari
e assicurativi al dettaglio e servizi di gestione patrimoniale. UniCredit
svolge operazioni rilevanti in Italia, in Germania e nell'Europa centrale e
orientale. BPM opera prevalentemente in Italia. Nell'indagine la Commissione ha
riscontrato quanto segue:


a livello locale, l'operazione proposta solleverebbe problemi di concorrenza
nei mercati dei depositi e dei

prestiti,
sia per quanto riguarda i servizi bancari destinati ai consumatori al dettaglio
che per quelli destinati

alle
le PMI. In considerazione della consistente sovrapposizione orizzontale tra le
attività delle società e delle

sue
succursali in 181 aree locali, la Commissione temeva che le società avrebbero
potuto acquisire un potere di mercato eccessivo, con un conseguente aumento dei
prezzi e una riduzione della concorrenza in tali zone;


a livello regionale, l'operazione proposta non solleverebbe invece problemi di
concorrenza per i servizi ban-

cari
destinati a clienti di imprese di grandi dimensioni, in quanto diversi altri
concorrenti consolidati rimarrebbero attivi sul mercato dopo l'operazione;


inoltre, l'operazione non solleva preoccupazioni in merito ai possibili rischi
di coordinamento nel mercato bancario italiano, a causa: i) della natura
frammentata e competitiva del mercato; ii) della scarsa trasparenza nella
determinazione dei prezzi al consumo; e iii) di un monitoraggio limitato da
parte dei concorrenti del ri-

spettivo
comportamento di mercato a livello sia regionale che provinciale. Le misure
correttive proposte per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in
materia di concorrenza, UniCredit si è impegnata a cedere 209 succursali
fisiche situate in aree geografiche di tutta l'Italia, in cui vi è una
sovrapposizione problematica. Tali impegni rispondono pienamente alle
preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione,
eliminando la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle imprese in tali
settori e salvaguardando la concorrenza. A seguito dei riscontri positivi
ricevuti durante il test di mercato, la Commissione ha concluso che
l'operazione, così come modificata dagli impegni, non solleverebbe più problemi
di concorrenza sui mercati dei depositi e dei prestiti, sia per i servizi
bancari destinati ai consumatori al dettaglio che per quelli destinati alle
PMI. Ciò è dovuto al fatto che, a seguito della cessione, le quote di mercato
combinate dell'entità risultante dalla concentrazione nelle aree locali
interessate saranno moderate. La decisione è subordinata al pieno rispetto
degli impegni, di cui un esperto indipendente controllerà l'attuazione, sotto
la supervisione della Commissione. Rigetto della domanda di rinvio Parallelamente,
la Commissione ha respinto la richiesta di rinvio del caso all'autorità
italiana garante della concorrenza, formulata dall'autorità stessa, ai fini
della valutazione ai sensi del diritto italiano in materia di concorrenza. L'articolo
9, paragrafo 3, del regolamento dell'UE sulle concentrazioni consente alla
Commissione di rinviare in tutto o in parte la valutazione di un caso a uno
Stato membro, a condizione che gli effetti sulla concorrenza siano limitati ai
mercati all'interno dello Stato membro. Nel decidere se accettare o respingere
tale richiesta di rinvio, la Commissione esamina, tra l'altro, quale sia
l'autorità più adatta a trattare il caso. La Commissione ha concluso che non vi
sono motivi validi che giustifichino un rinvio dell'operazione all'Italia in
applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento dell'UE sulle
concentrazioni. La Commissione ha particolare interesse a garantire che la concorrenza
sia preservata in settori quali quello bancario e assicurativo, che rivestono
un'importanza cruciale per lo sviluppo economico dell'Unione dei mercati dei
capitali e dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Inoltre, la
Commissione si trova nella posizione ideale per trattare l'operazione in quanto
ha sviluppato competenze significative nell'analisi dei mercati bancari. La
Commissione ha pertanto respinto la richiesta. Società UniCredit fornisce
servizi bancari al dettaglio, commerciali e privati, nonché servizi
assicurativi e di gestione patrimoniale. Opera principalmente in Italia, in
Germania e nell'Europa centrale e orientale. È anche presente, in misura
limitata, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In Italia UniCredit è il secondo
gruppo bancario per attività ed è una società pubblica con azioni quotate alla
borsa di Milano, Francoforte e Varsavia. BPM fornisce servizi bancari al
dettaglio, commerciali e di investimento, nonché servizi assicurativi e di
gestione patrimoniale in Italia. Attualmente BPM è il terzo gruppo bancario
italiano per attività ed è una società pubblica con azioni quotate alla borsa
di Milano. È stata creata nel 2017 con la fusione del Banco Popolare e della
Banca Popolare di Milano. Procedura e norme di controllo in materia di
concentrazioni. L'operazione è stata notificata alla Commissione il 24 aprile
2025. La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le
acquisizioni che coinvolgono imprese il cui fatturato supera determinate soglie
(cfr. l'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni dell'UE) e di non autorizzare
le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nello
Spazio economico europeo o in una sua parte sostanziale. La maggior parte delle
concentrazioni notificate non pone problemi sotto il profilo della concorrenza
e viene autorizzata dopo i controlli di routine. Dalla notifica
dell'operazione, la Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi
per decidere se approvarla (fase I) oppure avviare un'indagine approfondita
(fase II). Se gli impegni sono proposti nella fase I, la Commissione dispone di
10 giorni lavorativi supplementari, con conseguente durata totale della fase I
di 35 giorni lavorativi, come nel caso in questione.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-approva-lacquisiz...
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)   


 Fonte : Europe Direct News n.23 del 25/06/2025 

 
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