Regolamento (UE) 2024/2166 della Commissione del 20
agosto 2024 relativo all’introduzione e alla gestione di contingenti tariffari
per il miele a norma del Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
LA COMMISSIONE
EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento
(UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024
relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le
concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di
associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), in particolare
l’articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), dopo aver informato il
comitato per le misure di salvaguardia, considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento
(UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato misure
temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni
commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera
b), di tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a
norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l’Ucraina, dall’altra e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti
siano ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.
(2)L’articolo 4,
paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia
automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che
deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali
prodotti avvenute dal 1o gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la
corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel
periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
(3)I volumi cumulativi
delle importazioni di miele dal 1o gennaio 2024 hanno raggiunto la
corrispondente media aritmetica di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del
regolamento (UE) 2024/1392, che è superiore al volume del contingente
tariffario corrispondente sospeso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera
b), dello stesso regolamento. Il contingente tariffario sospeso recante il
numero d’ordine 09.6701 dovrebbe essere pertanto reintrodotto a partire da ora
e fino al 31 dicembre 2024 e un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi
di tale media aritmetica dovrebbe essere introdotto a partire dal 1o gennaio
2025.
(4)Il contingente
tariffario di cui all’allegato del presente regolamento dovrebbe essere gestito
sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni
doganali di immissione in libera pratica del miele conformemente alle norme
sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2447 della Commissione (2).
(5)A norma
dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo
importato durante l’anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione
nella gestione di tale contingente tariffario recante il numero d’ordine
09.6701 fino al 31 dicembre 2024.
(6)Per poter agire nel
rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE)
2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Poiché il
regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data,
HA ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente
tariffario recante il numero d’ordine 09.6701, sospeso a norma dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al
31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il contingente
tariffario stabilito nell’allegato è introdotto a partire dal 1o gennaio 2025 a
norma dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392
e si applica entro i limiti quantitativi fissati in tale allegato per quanto
riguarda i prodotti in esso elencati.
Articolo 3
Il contingente
tariffario di cui all’allegato è gestito dall’Unione in base all’ordine
cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per
l’immissione in libera pratica del miele, come stabilito negli articoli da 49 a
54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Per beneficiare del
contingente tariffario stabilito nell’allegato, i prodotti devono essere
conformi alle norme di origine dei prodotti di cui al protocollo I dell’accordo
di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.
Articolo 5
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino
al 5 giugno 2025.
Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fonte: https://www.eurokomonline.eu/