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La Commissione approva un regime di aiuti di Stato italiano da 1,1 miliardi di Euro a sostegno di investimenti in attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

La Commissione approva un regime di aiuti di Stato
italiano da 1,1 miliardi di Euro a sostegno di investimenti in attrezzature necessarie
a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.


 



La Commissione europea ha
approvato un regime italiano da 1,1 miliardi di € a sostegno di investimenti
per la produzione di attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso
un'economia a zero emissioni nette, conformemente al piano industriale del
Green Deal. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di
crisi e transizione per gli aiuti di Stato che la Commissione ha adottato il 9
marzo 2023, e modificato il 20 novembre 2023, per sostenere misure in settori
che svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'accelerazione

della transizione verde e
della riduzione della dipendenza dai combustibili. Nell'ambito del quadro
temporaneo di crisi e transizione l'Italia ha notificato alla Commissione un
regime da 1,1 miliardi di € a sostegno di investimenti per la produzione di
attrezzature, componenti e materie prime essenziali necessarie a promuovere la
transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Nell'ambito della misura,
che sarà parzialmente finanziata attraverso il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L'importo massimo
dell'aiuto per beneficiario sarà di 150 milioni di €, cifra che può essere
aumentata fino a 200 milioni di € per i beneficiari situati in regioni
ammissibili agli aiuti a

norma dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), TFUE (le cosiddette "zone c") e a 350
milioni di € per i beneficiari situati in regioni ammissibili agli aiuti a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (le cosiddette "zone
a"). Della misura potranno beneficiare le imprese che producono
attrezzature pertinenti, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine
eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura,
l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, nonché componenti essenziali
progettate e principalmente utilizzate come fattori di produzione diretti per
la fabbricazione di tali attrezzature o le relative materie prime essenziali
necessarie per la loro fabbricazione. La Commissione ha constatato che il
regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi
e transizione. In particolare, gli aiuti i) incentiveranno la produzione di
attrezzature idonee a favorire la transi-

zione verso un'economia a
zero emissioni nette e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2025. La
Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e
proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo
sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per
l'attuazione del piano industriale del Green Deal, in conformità dell'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi e transizione. Su queste basi, la Commissione ha approvato
la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di
Stato.Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo
di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori
fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in
linea con il piano industriale del Green Deal. Il quadro modifica e proroga in
parte il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 per consentire
agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli
aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia
contro l'Ucraina.

Il quadro temporaneo di
crisi e transizione è stato modificato il 20 novembre 2023 al fine di prorogare
di sei mesi un numero limitato di sezioni volte a fornire una risposta alla
crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dell'aumento
senza precedenti dei prezzi dell'energia. Il quadro temporaneo di crisi e
transizione modificato prevede che gli Stati membri possano concedere i
seguenti tipi di aiuti, aiuti di importo limitato (sezione 2.1), in qualsiasi
forma e concessi fino al 30 giugno 2024, destinati alle imprese colpite
dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni fino a 280 000 € e a 335
000 €, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura e della pesca e
acquacoltura e a 2,25 milioni di € per tutti gli altri settori; sostegno alla
liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezioni 2.2 e
2.3). In casi eccezio-

nali e subordinatamente
all'esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono
fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90% per le
attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate
alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Queste sezioni sono
applicabili solo fino al 31 dicembre 2023 e non sono state modificate; aiuti
destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4). Gli aiuti,
che possono essere concessi in qualsiasi forma, in linea di principio fino a
giugno 2024, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a
forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti
eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. L'importo degli aiuti
individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti,
tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per
ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività
economiche. Gli Stati membri possono fornire sostegno in modo flessibile, anche
ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto
delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni e ad
incentivare la riduzione dell'impronta di carbonio in caso di aiuti superiori a
50 milioni di €. Gli Stati membri sono invitati a vagliare l'ipotesi
d'introdurre, senza discriminazioni, obblighi di tutela dell'ambiente o di
sicurezza dell'approvvigionamento. Ulteriori dettagli sulle possibilità di
ricevere sostegno per i prezzi elevati dell'energia, compresa la metodologia
per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui; misure
che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5). Gli Stati
membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia
rinnovabile, tra cui l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo
stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con
procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente,
prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle
condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a
tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità
dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a
progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l'idrogeno
rinnovabile, sono state semplificate eliminando l'obbligo di una procedura di
gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di
salvaguardia. Nell'ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino
al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali
in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni
corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del
clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG); misure che agevolano la
decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Per accelerare
ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati
membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell'utilizzo
di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza
energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno
elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di
sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio
ai combustibili derivati dall'idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire
nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii) sostenere direttamente i progetti,
senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico
per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e
medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo
energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente
semplificato per determinare il livello massimo di sostegno. Nell'ambito di
tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di
che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato
comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG; misure
volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica (sezione
2.7), in conformità del

regolamento relativo a un
intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, fino al 31
dicembre 2023; misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori
strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (sezione
2.8), consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature
strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di
calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del
carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il
riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati
membri possono, fino al 31 dicembre 2025, approntare regimi semplici ed
efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di
investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo
l'ubicazione dell'investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il
massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le
imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli
obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di
determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a
singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli
investimenti al di fuori dell'Europa. Ulteriori informazioni sulle possibilità
di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un'economia a
zero emissioni nette sono disponibili qui. Le entità russe, bielorusse e
iraniane soggette a sanzioni per azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono
escluse dall'ambito di applicazione di tali misure. Il quadro temporaneo di
crisi e transizione integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati
membri per concepire misure conformi alle vigenti norme dell'UE sugli aiuti di
Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far
fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti

al salvataggio. Inoltre
l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i
danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi. La
versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero
SA.112546 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione
dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella
Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione
settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News). Ulteriori
informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni
intraprese dalla Commissione per parare le ripercussioni economiche della guerra
della Russia contro l'Ucraina e per promuovere la transizione verso un'economia
a zero emissioni nette sono disponibili qui.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_951

(Commissione Europea)

 



Fonte: Europa e Mediterraneo
n. 10 del 13/03/2024

 

 
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