Il PE adotta una nuova legge contro greenwashing e informazioni ingannevoli.
Vietate le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni
fuorvianti sui prodotti
Autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di
certificazione approvati o creati da autorità pubbliche
Informazioni sulla garanzia più visibili e nuovo marchio di estensione
della garanzia
Il Parlamento ha dato il via libera definitivo a una direttiva che
migliorerà l’etichettatura dei prodotti e vieterà l’uso di dichiarazioni
ambientali fuorvianti. La direttiva approvata mercoledì con
593 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni mira a proteggere i
consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli e ad aiutarli a
compiere scelte di acquisto più informate. A tal fine, saranno aggiunte
all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di
marketing problematiche legate al cosiddetto greenwashing (ambientalismo
di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni. Le nuove regole mirano a
rendere l’etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vietando l’uso di
indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso
degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico
zero” o “eco” se non supportate da prove. Sarà ora regolamentato anche l’uso
dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro
proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. In futuro nell’UE
saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di
certificazione approvati o creati da autorità pubbliche. Inoltre, la direttiva
vieterà le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull’ambiente neutro,
ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione
delle emissioni (offset in inglese). Un altro importante
obiettivo della nuova legge è far sì che produttori e consumatori siano più
attenti alla durata dei prodotti. In futuro, le informazioni sulla garanzia
dovranno essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per
dare maggiore risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso. Le
nuove norme vietano anche le indicazioni infondate sulla durata (ad esempio,
dichiarare che una lavatrice durerà per 5.000 cicli di lavaggio, se ciò non è
esatto in condizioni normali), gli inviti a sostituire i beni di consumo prima
del necessario (spesso accade, ad esempio, con l’inchiostro delle stampanti) e
le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto. La
relatrice Biljana Borzan (S&D, HR), ha dichiarato: “Questa legge
cambierà il quotidiano di tutti gli europei! Ci allontaneremo dalla cultura
dello scarto, renderemo più trasparente il marketing e combatteremo
l’obsolescenza prematura dei beni. Le persone potranno scegliere prodotti più
durevoli, riparabili e sostenibili grazie a etichette e pubblicità affidabili.
Soprattutto, le aziende non potranno più ingannare le persone dicendo che le
bottiglie di plastica sono buone perché l’azienda ha piantato alberi da qualche
parte — o dire che qualcosa è sostenibile senza spiegare come. Questa è una
grande vittoria per tutti noi!” La direttiva deve ora ricevere l’approvazione
definitiva del Consiglio per essere poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale. La
nuova direttiva integra la direttiva sulle asserzioni
ambientali, attualmente in fase di discussione a livello di
commissione parlamentare. Tale direttiva stabilirà le condizioni specifiche per
l’utilizzo delle dichiarazioni ecologiche per stabilire nuove regole per
impedire alle aziende di fare affermazioni fuorvianti sui vantaggi ambientali
dei loro prodotti e servizi e consentire ai consumatori di fare scelte ambientali informate (direttiva Green Claims).
ATTO PROPOSTO: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.
RUOLO DEL
PARLAMENTO EUROPEO: il Parlamento Europeo decide secondo la procedura
legislativa ordinaria e su un piano di parità con il Consiglio.
BACKGROUND:
dichiararsi “green” e sostenibili è diventato un fattore di competitività, con
i prodotti green che registrano una crescita maggiore rispetto ai prodotti
standard. Se i beni e i servizi offerti e acquistati sul mercato interno
non fossero così rispettosi dell’ambiente come presentato, ciò ingannerebbe i
consumatori, ostacolerebbe la transizione verde e impedirebbe la riduzione degli
impatti ambientali negativi.
I diversi
requisiti imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che
regolano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che operano
nel commercio transfrontaliero, poiché devono conformarsi a requisiti diversi
in ciascuno Stato membro. Ciò incide sulla loro capacità di operare e di
trarre vantaggio dal mercato interno.
Con la
proliferazione di etichette e metodi di calcolo diversi sul mercato, è
difficile per i consumatori, le imprese, gli investitori e le parti interessate
stabilire se le dichiarazioni siano affidabili.
Nel marzo 2022 la
Commissione ha proposto di aggiornare la normativa dell'Unione in materia di
tutela dei consumatori per garantire che i consumatori siano tutelati e dare
loro la possibilità di contribuire attivamente alla transizione verde. La
presente proposta fornisce norme più specifiche ( lex specialis )
e integra le modifiche proposte alla direttiva sulle pratiche commerciali
sleali ( lex generalis ).
CONTENUTO: secondo
la proposta, quando le aziende scelgono di fare una "affermazione
verde" sui propri prodotti o servizi, dovranno rispettare norme minime su
come comprovano tali affermazioni e su come le comunicano . La
proposta si applica alle dichiarazioni ambientali esplicite fatte dai
commercianti sui prodotti o dai commercianti nelle pratiche commerciali tra
imprese e consumatori. Ha lo scopo di:
- aumentare il
livello di protezione ambientale e contribuire ad accelerare la transizione
verde verso un’economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell’UE;
- tutelare i
consumatori e le imprese dal greenwashing;
- consentire ai
consumatori di contribuire ad accelerare la transizione verde prendendo
decisioni di acquisto informate e basate su dichiarazioni ed etichette
ambientali credibili;
- migliorare la
certezza giuridica per quanto riguarda le rivendicazioni ambientali e la parità
di condizioni nel mercato interno;
- potenziare la
competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la
sostenibilità ambientale dei propri prodotti e delle proprie attività; E
- creare
opportunità di risparmio sui costi per gli operatori che operano a livello
transfrontaliero.
Ambito della proposta
La proposta
stabilisce requisiti minimi sulla fondatezza e sulla comunicazione
delle asserzioni ambientali volontarie e dell'etichettatura ambientale nelle
pratiche commerciali tra imprese e consumatori, fatta salva ogni altra
normativa dell'Unione che stabilisce condizioni sulle asserzioni ambientali per
quanto riguarda determinati prodotti o settori.
Requisiti per la fondatezza delle asserzioni ambientali
La proposta
prevede che la fondatezza delle dichiarazioni ambientali esplicite sia basata
su una valutazione che soddisfi criteri minimi selezionati per
evitare che le dichiarazioni siano fuorvianti. In particolare, la
valutazione sottostante dovrebbe:
- basarsi su
evidenze scientifiche riconosciute e conoscenze tecniche all'avanguardia;
- dimostrare la
significatività degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni dal punto di
vista del ciclo di vita;
- considerare
tutti gli aspetti e gli impatti significativi nella valutazione della
performance;
- fornire
informazioni sul fatto che il prodotto sia significativamente migliore dal
punto di vista ambientale rispetto alla pratica attuale;
- richiedere che
le compensazioni delle emissioni di gas serra siano comunicate in modo
trasparente.
Le microimprese
(meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di
euro) sono esentate dai requisiti di questo articolo a meno che non desiderino
ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale, nel qual caso
dovranno rispettare tali requisiti.
Se i prodotti o le
organizzazioni vengono confrontati con altri prodotti e organizzazioni, questi
confronti dovrebbero essere equi e basati su informazioni e dati equivalenti.
Etichettatura ambientale
La proposta
regolerà anche le etichette ambientali. Per controllare la proliferazione
di tali etichette, non saranno consentiti nuovi sistemi di etichettatura
pubblica, a meno che non siano sviluppati a livello dell’UE, e qualsiasi nuovo
sistema privato dovrà mostrare ambizioni ambientali più elevate rispetto a
quelli esistenti e ottenere una pre-approvazione per essere
consentito. Esistono regole dettagliate sulle etichette ambientali in
generale: devono anche essere affidabili, trasparenti, verificate in modo
indipendente e regolarmente riviste.
Punteggio aggregato
Le etichette
ambientali spesso mirano a fornire ai consumatori un punteggio aggregato che
presenta un impatto ambientale cumulativo di prodotti o commercianti per
consentire confronti diretti tra prodotti o commercianti. Tale punteggio
aggregato presenta tuttavia il rischio di fuorviare i consumatori poiché
l’indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di alcuni
aspetti del prodotto con impatti ambientali più positivi di altri aspetti del
prodotto.
Secondo la
proposta , non saranno più consentite affermazioni o etichette
che utilizzano un punteggio aggregato dell'impatto ambientale complessivo del
prodotto .
Applicazione delle disposizioni
Ciascuno Stato
membro designerà una o più autorità competenti adeguate responsabili
dell'applicazione delle disposizioni stabilite nella proposta. Poiché i
meccanismi di tutela dei consumatori variano da uno Stato membro all'altro, si
propone di lasciare che questi designino l'autorità competente più efficiente
per svolgere l'applicazione delle norme, comprese ispezioni, sanzioni e azioni
giudiziarie. In questo modo, la proposta lascia agli Stati membri la
possibilità di scegliere i meccanismi esistenti nel quadro della normativa
sulla tutela dei consumatori.
Implicazioni di bilancio
La proposta
prevede un budget complessivo di ca. 25 milioni di euro fino al 2027
(ovvero nell’ambito dell’attuale quadro multifinanziario).
FONTE: PARLAMENTO
EUROPEO