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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 2,9 miliardi di € a sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 2,9
miliardi di € a sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia.


La
Commissione europea ha approvato un regime italiano da 2,9 miliardi di € a
sostegno del fabbisogno di liquidità delle imprese nel contesto dell'invasione
russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione
il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 basato sull'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE), riconoscendo che l'economia dell'UE sta subendo
un grave turbamento.

Margrethe Vestager,
Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha
dichiarato: "Nel contesto dell'incertezza economica causata
dall'attuale crisi geopolitica, questo regime da 2,9
miliardi di €
consentirà all'Italia di sostenere i settori e le imprese colpiti, in
particolare le imprese più piccole, garantendo che possano disporre di
sufficiente liquidità. Continuiamo a restare al fianco dell'Ucraina e del suo
popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli
Stati
membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate
in modo tempestivo, coordinato
ed efficace, tutelando nel contempo la
parità di condizioni nel mercato unico."


La misura
italiana di sostegno


Nell'ambito
del quadro temporaneo di crisi, l'Italia ha notificato alla Commissione un
regime da 2,9 miliardi di € per

fornire
sostegno alla liquidità alle piccole e medie imprese e alle piccole imprese a
media capitalizzazione nel

contesto
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nell'ambito del regime,
l'aiuto assumerà la forma di i) garanzie a copertura di una parte dei nuovi
prestiti ammissibili concessi dalle banche commerciali; e ii) sovvenzioni
dirette a copertura dei premi di garanzia. Alla luce dell'elevato grado di
incertezza economica causato dall'attuale situazione geopolitica, il regime
mira a garantire che le imprese interessate dispongano di sufficiente
liquidità, consentendo alle banche di continuare a erogare prestiti
all'economia reale. Il regime, che sarà gestito dal Fondo di garanzia dello
Stato, sarà accessibile alle imprese di tutti i settori, ad eccezione di quello
finanziario, con un massimo di 499 dipendenti e ai lavoratori autonomi che
subiscono le conseguenze della crisi attuale.

I
beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere nuovi prestiti coperti da
una garanzia statale fino al 90% del capitale

del
prestito con scadenze massime fino a otto anni. L'importo massimo del prestito
per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari al 15%
del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo
predefinito, oppure ii) al 50% dei costi energetici sostenuti dall'impresa in
un periodo di 12 mesi. Inoltre, gli importi massimi dei prestiti possono essere
aumentati per coprire il futuro fabbisogno di liquidità delle imprese che, a
causa dell'attuale situazione geopolitica, sono esposte, tra l'altro, a gravi
perturbazioni della catena di approvvigionamento, all'aumento dei prezzi dei
fattori di produzione o all'incremento dei rischi per la ciber sicurezza.

La
Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo di

crisi. In
particolare, per quanto riguarda le garanzie sui prestiti, i) l'aiuto coprirà
le garanzie su prestiti con scadenze

e
dimensioni limitate e ii) i premi di garanzia rispettano i livelli minimi
stabiliti nel quadro temporaneo di crisi.

Per quanto
riguarda gli aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette,
l'aiuto non supererà i) 62 000 € e

75 000 €
per impresa attiva, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca
e acquacoltura e i) 500 000 €

per
impresa attiva in tutti gli altri settori. Gli aiuti concessi nell'ambito del
regime saranno erogati entro il 31 dicembre

2022.
Inoltre, il sostegno pubblico sarà subordinato a condizioni volte a limitare
indebite distorsioni della concorrenza

che includeranno
misure di salvaguardia intese a garantire che i vantaggi della misura siano
trasferiti,

nella
misura del possibile, ai beneficiari finali attraverso gli intermediari
finanziari.

La
Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e
proporzionato per porre rimedio a un

grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE e

con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su questa base, la Commissione ha
approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il quadro
temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022consente agli Stati membri di
avvalersi della flessibilità prevista

dalle
norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione
dell'Ucraina da parte

della
Russia. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per
integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi
del piano REPowerEU. Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri
possano concedere i seguenti tipi di aiuti: aiuti di importo limitato,
in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle
sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali,
aumentati a 62 000 € e a 75 000 €, rispettivamente, per i settori
dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500 000 € per tutti gli altri
settori;

sostegno
alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati
; aiuti
destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia.
Gli aiuti, che
possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le
imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi
aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia
elettrica. Gli aiuti complessivi per beneficiario non possono superare il 30%
dei costi ammissibili e, al fine di incentivare il risparmio energetico, non
dovrebbero riguardare più del 70% del suo consumo di gas e di energia elettrica
registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, fino a un massimo di 2
milioni di € in qualsiasi momento. Se

l'impresa
subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per
garantire il proseguimento di

un'attività
economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di
aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a
tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in
settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €; misure
che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili
. Gli Stati membri
possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui
l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile,
anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono
essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per
tutelare la parità delle condizioni. In particolare, gli Stati membri possono
elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno
alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali; e misure che
agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali
. Per accelerare
ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati
membri possono ridurre gradualmente l'utilizzo di combustibilifossili, in
particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo
spostamento verso l'utilizzo di idrogeno

rinnovabile
e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti.

Gli Stati
membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii)
sostenere direttamente i progetti,

senza gare
d'appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per
investimento. Sarebbero previsti

bonus
supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni
particolarmente efficienti sotto il

profilo energetico.

Sono
inoltre possibili, dopo una valutazione caso per caso e a determinate
condizioni, i seguenti tipi di aiuti: sostegno

alle
imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell'uso di gas,
ii) sostegno al riempimento

degli
impianti di stoccaggio del gas, iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo
per il passaggio all'utilizzo di

combustibili
fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza
energetica e si evitino gli effetti

di lock-in
e iv) sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese
che trasportano merci da e

verso
l'Ucraina. Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni
saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure. Il quadro temporaneo
di crisi prevede pertanto una serie di garanzie: metodologia proporzionale,
che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere
concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e
dell'esposizione agli effetti economici della crisi; e condizioni di
ammissibilità
, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta
intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti
energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo. Il quadro temporaneo
di crisi rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno
alla liquidità e lemisure a copertura dell'aumento dei costi dell'energia.

Gli aiuti
a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione
dell'industria possono essere

concessi
fino alla fine di giugno 2023. Al fine di garantire la certezza del diritto, la
Commissione valuterà in

un momento
successivo l'opportunità di una proroga della validità del quadro.

Il quadro
temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati
membri per concepire misure

in linea
con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono
agli Stati membri di aiutare

le imprese
a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di
aiuti al salvataggio.

Inoltre
l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea consente agli Stati

membri di
compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale,
come l'attuale crisi.

Oltre a
ciò, il 19 marzo 2020la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel
contesto della pandemia di

coronavirus,
il quale è stato modificato il 3 aprile l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre
2020, il 28 gennaio e il 18

novembre
2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo COVID non è stato
prorogato oltre la

data di
scadenza fissata del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le
misure di sostegno agli investimenti

e alla
solvibilità possono ancora essere attuate, rispettivamente fino al 31 dicembre
2022 e al 31 dicembre

2023.
Inoltre il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, nel
rispetto di chiare garanzie,

in
particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione
degli strumenti di debito, come

i prestiti
e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30
giugno 2023.

La
decisione odierna fa seguito all'approvazione, il 19 luglio 2022, da parte
della Commissione europea, di un

meccanismo
italiano di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di €, predisposto per
sostenere le imprese di vari settori

nel
contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La
versione non riservata della decisione odierna sarà consultabile sotto il
numero SA.103403 nel Registro degli

aiuti di
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza.

Le nuove
decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta
ufficiale figurano

nel
bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza
(Competition Weekly e-News).

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-ap...

italiano-da-29-miliardi-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-07-29_it

(Rappresentanza
in Italia Commissione europeafonte:ANNO XXIV N. 30/22 03/08/2022

 
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