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Aiuti di Stato - La Commissione approva il regime italiano da 10 miliardi di € a sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Aiuti di
Stato - La Commissione approva il regime italiano da 10 miliardi di € a
sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della
Russia.
La Commissione europea ha
approvato un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di €
predisposto dall'Italia per sostenere le imprese di vari settori nel contesto
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il meccanismo è stato
approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato,
adottato dalla Commissione il 23 marzo2022, che si fonda sull'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e riconosceche tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave
turbamento.

La misura
italiana di sostegno


L'Italia ha notificato
alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneodi crisi, un meccanismo di
garanzia sui prestiti da 10 miliardi di € per fornire sostegno alla liquidità
alle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Alla
luce dell'elevato grado di incertezza economica causato dall'attuale situazione
geopolitica, il regime mira a garantire che le imprese colpite che ne hanno
bisogno dispongano di liquidità sufficienteattraverso la concessione di una
garanzia statale sui nuovi prestiti e consentendo alle banche di continuare a
erogare prestiti all'economia reale. La misura sarà aperta alle imprese di
tutte le dimensioni e di tutti i settori attive in Italia, ad eccezione del
settore finanziario. Nell'ambito del meccanismo in oggetto, che sarà gestito
dalla società pubblica Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A.
(SACE), i beneficiari avranno diritto di ricevere: (i) nuovi prestiti, (ii)
leasing finanziari, e (iii) prodotti di factoring pro solvendo. Tali prestiti e
prodotti finanziari assimilati saranno coperti da una garanzia statale compresa
tra il 70 % e il 90 % del capitale del prestito, a seconda delle dimensioni e
del fatturato delle imprese. L'importo massimo del prestito per beneficiario
che può essere coperto dalla garanzia statale è pari: i) al 15 % del fatturato
annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito; oppure
ii) al 50 % dei costi energetici sostenuti dall'impresa in un periodo di 12
mesi. La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare: i) la
scadenza dei prestiti non può superare otto anni; ii) i tassi di interesse
annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro
temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la copertura della
garanzia e la durata dei prestiti garantiti), e iii) le garanzie saranno
concesse entro il 31 dicembre 2022. Il sostegno pubblico sarà inoltre
subordinato a condizioni volte a limitare indebite distorsioni della
concorrenza, e comprenderà misure di salvaguardia per garantire: i) un nesso
tra l'importo degli aiuti concessi alle imprese e l'entità della loro attività
economica, e (ii) che i vantaggi della misura siano trasferiti nella misura più
ampia possibile ai beneficiari finali tramite gli intermediari finanziari. La
Commissione ha concluso che il regime di garanzia italiano è necessario,
adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su tali basi, la Commissione
ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di
Stato.

Contesto

Il 23 marzo 2022 la
Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di
Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista
dalle norme in materia al fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo di
crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: aiuti
di importo limitato
, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese
colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura, e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che
operano negli altri settori;

sostegno
alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati,
; e

aiuti
destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia.
Gli
aiuti, che possono essere concessi sotto qualsiasi forma, compenseranno
parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia,
a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del
gas e dell'energia elettrica. L'aiuto complessivo per beneficiario non può
superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di €, in
un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere
necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività
economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di
aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a
tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in
settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €. Le
entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall'ambito
di applicazione di tali misure. Il quadro temporaneo di crisi prevede una serie
di garanzie:

metodologia
proporzionale
, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto
che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica
e dell'esposizione agli effetti economici della crisi;

condizioni
di ammissibilità
, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta
intensità energetica, come le imprese per le quali l'acquisto dei prodotti
energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo. Il quadro
temporaneo di crisi sarà inoltre operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di
garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data
se il quadro debba essere prorogato. Durante il periodo di applicazione, inoltre,
la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli
sviluppi sui mercati dell'energia e sugli altri mercati dei fattori di
produzione e della situazione economica generale. Il quadro temporaneo di crisi
integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire
misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad
esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla
carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al
salvataggio. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea consente altresì agli Stati membri di
compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento
eccezionale, come l'attuale crisi. Il 19 marzo 2020la Commissione ha adottato
inoltre un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, che è
stato modificato il 3 aprile l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, e
successivamente il 28 gennaio e il 18 novembre2021. Come annunciato nel maggio
2022 il quadro temporaneo COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza
fissata del 30 giugno 2022 salvo alcune eccezioni. In particolare, le misure di
sostegnoagli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate
rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, come già
previsto dalle norme vigenti. Inoltre, il quadro temporaneo COVID prevede già
una transizione flessibile, con chiare garanzie, in particolare per le opzioni
di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e
le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30
giugno 2023. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto
il numero SA.103286 nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito
web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali
questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato
pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figuranonel bollettino
elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition
Weekly e-News).

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-il-regimeitaliano-
da-10-miliardi-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-07-20_it(Rappresentanza in
Italia Commissione Europea)
fonte:ANNO XXIV N. 30/22 27/07/2022

 
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