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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime italiano da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acqua.

Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime italiano

da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura,

della silvicoltura, della pesca e dell'acqua.


La
Commissione ha approvato il regime quadro italiano da 1,2 miliardi di € a
sostegno dei settori dell'agricoltura, della

silvicoltura,
della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.
Il regime è stato approvato

nell'ambito
del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla
Commissione il 23 marzo 2022, che si

fonda
sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), e riconosce

che
tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.

La misura dello Stato italiano

L'Italia
ha notificato alla Commissione un regime quadro da 1,2 miliardi di € a sostegno
dei settori dell'agricoltura, della

silvicoltura,
della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.
Nell'ambito del regime i beneficiari

ammissibili
avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato in una delle seguenti
forme: i) sovvenzioni dirette; ii)

agevolazioni
fiscali o di pagamento; iii) anticipi rimborsabili; e iv) riduzione o esenzione
dal pagamento dei contributi

previdenziali
e assistenziali. La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni
attive nei settori dell'agricoltura,

della
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'aumento dei prezzi
dell'elettricità, dei mangimi e dei

carburanti
causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni. La
Commissione ritiene che il regime italiano

sia in
linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In
particolare, gli aiuti i) non supereranno il massimale

di 35
000 € per beneficiari attivi nella produzione primaria nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca

e
dell'acquacoltura e di 400 000 € per imprese operanti in tutti gli altri
settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre

2022.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e
proporzionato per porre rimedio a

un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE e con

le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha
approvato la misura di aiuto in quanto

conforme
alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il 23
marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per
gli aiuti di Stato per consentire

agli
Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al
fine di sostenere l'economia nel contesto

dell'invasione
russa dell'Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri
possano concedere i

seguenti
tipi di aiuti:

aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a
35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore

agricolo,
della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla
crisi che operano negli altri settori;

sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e
prestiti agevolati
; e

aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia. L'aiuto,
che può essere concesso sotto qualsiasi forma,

compenserà
parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia,
per i costi aggiuntivi dovuti ad

aumenti
eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. L'aiuto complessivo per
beneficiario non può superare il 30 %

dei
costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento.
Quando l'impresa subisce perdite di esercizio,

possono
essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività
economica. Pertanto, per gli

utenti
a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati
membri possono concedere aiuti superiori

a tali
massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e
sottosettori particolarmente colpiti,

fino a
50 milioni di €. Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a
sanzioni saranno escluse dall'ambito di

applicazione
di tali misure. Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di
garanzie:

metodologia proporzionale, che richiede
l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle

imprese
e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti
economici della crisi;

condizioni di ammissibilità, ad esempio, mediante
la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese

per le
quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro
valore produttivo; e

requisiti di sostenibilità, quando concedono
aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi
eccezionalmente

elevati
del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare,
in modo non discriminatorio,

la
fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza
dell'approvvigionamento.

Il
quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di
garantire la certezza del diritto, la Commissione

valuterà
prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il
periodo di applicazione la

Commissione
valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui
mercati dell'energia e sugli altri

mercati
dei fattori di produzione e della situazione economica generale. Il quadro
temporaneo di crisi integra le ampie

possibilità
di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le
esistenti norme dell'UE sugli aiuti di

Stato
che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far
fronte alla carenza di liquidità e a sopperire

a un
urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo
2, lettera b), del trattato sul funzionamento

dell'Unione
europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni
direttamente causati da

un
evento eccezionale, come l'attuale crisi. Per di più il 19 marzo 2020 la
Commissione ha adottato un quadro temporaneo

nel
contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il 3 aprile,
l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre

2020,
il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. La versione non riservata della decisione
sarà consultabile sotto il numero

SA.102896
nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione
dedicata alla

concorrenza
una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni
relative agli aiuti di Stato pubblicate

su Internet
e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione
settimanale in materia di

concorrenza
(Competition Weekly e-News).

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-dalla-c...

italiano-da-12-miliardi-di-eu-sostegno-dei-2022-05-18_it

(Rappresentanza
in Italia Commissione EuropeaFonte: EUROPA & MEDITERRANEO ANNO XXIV N.° 21/22 DEL 25/05/2022


 
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