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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus.

Aiuti di Stato: la Commissione
approva un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano a
sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus.

 La Commissione
europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato
italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il regime
è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile
della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Molte imprese in Italia
hanno visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della pandemia di
coronavirus e delle misure necessarie per limitarne la diffusione. Questo
regime da 31,9 miliardi di € consentirà all'Italia di sostenere tali imprese
aiutandole a soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a provvedere ai costi
fissi non coperti dalle loro entrate. Continueremo a lavorare in stretta
collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado
di mitigare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus nel rispetto delle
norme dell'UE." Le misure italiane di sostegno L'Italia ha notificato alla
Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 31,9 miliardi
di € a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure
restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la
diffusione del virus. Il regime di aiuti consiste in due misure: i) aiuti di
importo limitato; e ii) un sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti nel
periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di tale
periodo. Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro
dimensioni e dal settore in cui operano (ad eccezione del settore finanziario).
Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di
i) esenzioni e riduzioni fiscali; ii) crediti d'imposta; e iii) sovvenzioni
dirette. Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente
e che i massimali di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto,
ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in
un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo limitato e il
sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno domanda. Ciò dovrebbe
anche consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del
quadro temporaneo, in particolare per le imprese dello stesso gruppo. La
Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo. In particolare: per quanto riguarda gli aiuti
di importo limitato i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per
impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per
impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre
2021; per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti
i) non supereranno l'importo complessivo di 10 milioni di EUR per impresa; ii)
copriranno i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il
marzo 2020 e il dicembre 2021; ii) saranno concessi solo alle imprese che non
erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle
microimprese e delle piccole imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e
iii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che
la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in
quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Contesto La
Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri
di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di
Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del
coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13
ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano
concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di
capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati, per coprire un
urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 225 000 € per impresa
operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa
operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per
impresa operante in tutti gli altri settori. Gli Stati membri possono inoltre
concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 %
del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa, ad
eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e
dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti rispettivamente di 225 000 €
e 270 000 € per impresa; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle
imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti
che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del
rischio sui prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno
immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; iii) prestiti
pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con
tassi di interesse agevolati per le imprese. Questi prestiti possono aiutare le
imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli
investimenti; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato
all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche
e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la
distorsione della concorrenza tra le banche; Continua a pag. 14 Pagina 13 A T T
U A L I T A ' Europa & Mediterraneo n. 41 del 20/10/2021 % v) assicurazione
pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza
che lo Stato membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente
"non assicurabile sul mercato"; vi) sostegno per le attività di
ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale
crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali. Un sostegno supplementare può essere con[1]cesso
a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; vii) sostegno
alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e
testare i prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti
di protezione) utili a far fronte alla pandemia di coronavirus, fino alla prima
applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a
copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno
supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è
concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; viii) sostegno alla
produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma
di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie
a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno
supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è
concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; ix) sostegno mirato sotto
forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versa[1]mento dei contributi
previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente
colpiti dalla pandemia; x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni
salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni che hanno
maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto
licenziare del personale; xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le
società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono
approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel
mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità
dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capi[1]tale delle imprese e la
relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale
delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il
divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di
sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le
distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione; xii)
sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della
pandemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo
ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno
contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono
a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per
impresa. La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino
al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del
quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre
forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte
le condizioni del quadro. Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di
combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e
delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali
prestabiliti. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di
sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste
per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di
25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel
settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della
pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso
gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli indebiti delle misure di
sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario
per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro temporaneo integra inoltre le
numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare
l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme
dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato la
comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza
COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio
introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento
di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore
delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli
aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i
danni subiti causati direttamente dall'epidemia di coronavirus. Il quadro
temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la
certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro
debba essere prorogato. La versione non riservata della decisione sarà
consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro degli aiuti di Stato sul
sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali
questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato
pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino
elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition
Weekly e-News).

fonte : Europa & Mediterraneo n.°41 del 20/10/2021

 
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