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Aiuti di Stato: via libera in 22 Paesi a un nuovo prodotto di cartolarizzazione in aiuto delle Pmi colpite dal virus.

Aiuti di Stato: via libera in 22
Paesi a un nuovo prodotto di cartolarizzazione in aiuto delle Pmi colpite dal
virus.

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme UE sugli
aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto nell'ambito del Fondo
europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI (composto dalla Banca europea per
gli investimenti "BEI" e dal Fondo europeo per gli investimenti
"FEI"). Con una dotazione di bilancio specifica prevista di 1,4
miliardi di €, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di € di
nuovi prestiti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) colpite,
concorrendo così in misura significativa all'obiettivo generale del Fondo
europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di € di finanziamenti
aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti. Margrethe Vestager, Vicepresidente
esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato:
"Questo nuovo prodotto sosterrà in modo significativo l'obiettivo generale
del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di € per
l'economia europea, contribuendo a generare almeno 13 miliardi di € di nuovi
prestiti da intermediari finanziari alle PMI, settore duramente colpito dalla
pandemia di coronavirus. Il Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI
riunisce i contributi di 22 Stati membri e integra i regimi di sostegno
nazionali. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri e con
le altre istituzioni europee alla ricerca di soluzioni praticabili per
attenuare l'impatto economico della pandemia, pur preservando la parità di
condizioni nel mercato unico." Valdis Dombrovskis, Vicepresidente
esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha commentato:
"Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo: sostenere le imprese dell'UE,
specialmente le PMI, nell'affrontare la crisi. Grazie al nuovo prodotto di
cartolarizzazione sintetica previsto dal Fondo europeo di garanzia saranno resi
disponibili ulteriori finanziamenti sotto forma di nuovi prestiti alle imprese
dell'UE che ne hanno realmente bisogno. Il Fondo europeo di garanzia è la terza
delle reti di sicurezza approvate dal Consiglio. Incoraggiamo gli Stati membri
a sfruttare al massimo questi tre strumenti di risposta alle crisi per sostenere
i loro lavoratori e le loro imprese." Nell'aprile 2020 il Consiglio
europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il
"Fondo"), gestito dal gruppo BEI, quale elemento della risposta
globale dell'UE alla pandemia di coronavirus. È una delle tre reti di sicurezza
approvate dal Consiglio europeo per attenuare l'impatto economico su lavoratori,
imprese e paesi. BEI e FEI hanno finora approvato progetti nell'ambito del
Fondo per un valore totale di 17,8 miliardi di €, che dovrebbero portare gli
investimenti mobilitati a circa 143,2 miliardi di €. In seguito alla notifica
degli Stati membri partecipanti, il 14 dicembre 2020 la Commissione ha
autorizzato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'istituzione del
Fondo, i contributi al Fondo degli allora 21 Stati membri partecipanti e gli
interventi a valle sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito (come i
prestiti). Il 16 aprile 2021, sempre nel quadro delle norme UE sugli aiuti di
Stato, la Commissione ha autorizzato la partecipazione della Slovenia e il
relativo contributo al Fondo sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito.
Il Fondo fornisce inoltre garanzie sugli strumenti di capitale, che però non
rientrano nell'ambito di applicazione della decisione del dicembre 2020. Il
nuovo prodotto previsto dal Fondo I 22 Stati membri partecipanti hanno
notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato,
l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà
attuato dal Fondo. La notifica completa del contributo dell'ultimo Stato membro
partecipante è pervenuta il 9 agosto 2021 La cartolarizzazione sintetica è una
tecnica finanziaria in base alla quale un ente cedente (p. es. una banca)
individua un pool di attività esistenti (p. es. un portafoglio di prestiti) che
detiene nel proprio bilancio, lo suddivide in segmenti con profili di
rischio/rendimento diversi rispetto all'intero pool e successivamente trasferisce
una parte del rischio derivante dal pool acquistando la protezione di un
segmento specifico (p. es. tramite una garanzia su tale segmento di rischio) da
un venditore di protezione, al quale l'ente cedente corrisponde in cambio un
premio. Nell'ambito del nuovo strumento il gruppo BEI funge da venditore della
protezione, ovvero offre protezione agli intermediari finanziari sotto forma di
garanzia su un segmento di rischio specifico di un portafoglio di attività
esistente, a condizione che questo portafoglio di prestiti non superi
determinate dimensioni massime e contenga solo esposizioni non deteriorate. In
cambio della garanzia, il gruppo BEI addebiterà all'intermediario finanziario
una commissione di garanzia sovvenzionata. L'intermediario finanziario dovrà
quindi trasferire, nella misura più ampia possibile, il vantaggio finanziario
derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali del nuovo strumento,
ovvero alle PMI che riceveranno nuovi prestiti. L'intermediario finanziario
sarà tenuto a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla
garanzia del Fondo per costituire un nuovo pool di attività (p. es. un
portafoglio di prestiti) e quindi soddisfare il fabbisogno di liquidità delle
PMI, nel rispetto di determinate condizioni in termini di rischio, volume e
scadenza dei nuovi prestiti. I termini di ciascuna operazione forniranno
inoltre all'intermediario finanziario incentivi a generare nuovi prestiti.
Obiettivo di questo nuovo prodotto è contribuire a generare nuovi prestiti più
rischiosi alle PMI, liberando la capacità di prestito degli intermediari
finanziari e impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività a
basso rischio anziché essere utilizzate per prestiti alle PMI. Tale intervento
comporta effettivamente un rischio, data la crisi economica causata dalla
pandemia di coronavirus che si prevede porterà a declassamenti dei portafogli
di prestiti esistenti degli intermediari finanziari e quindi a un aumento della
domanda di capitale regolamentare di questi intermediari. La valutazione della
Commissione sugli aiuti di Stato La Commissione ha effettuato una valutazione
del nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica a norma dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), che autorizza la Commissione ad approvare aiuti concessi dagli Stati
membri destinati a porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie. La
Commissione ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione sintetica
contribuirà a gestire l'impatto economico del coronavirus nei 22 Stati membri
partecipanti e che è necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato le
garanzie del Fondo sui segmenti di cartolarizzazione sintetica in quanto
conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato. Contesto Il Fondo mira a far
fronte in modo coordinato alle esigenze di finanziamento delle imprese europee
(soprattutto PMI) che si prevede saranno redditizie a lungo termine, ma che,
nella crisi che attualmente colpisce tutta l'Europa, si scontrano con
difficoltà. Mediante la condivisione del rischio di credito tra tutti gli Stati
membri partecipanti, l'impatto globale del Fondo può essere ottimizzato, a
fronte di un costo medio del Fondo considerevolmente ridotto rispetto ai regimi
nazionali. Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo.
Finora sono 22 gli Stati membri che hanno deciso di farne parte e garantire
congiuntamente le operazioni del Fondo, concorrendo alla sua governance
attraverso il cosiddetto comitato dei contributori che decide in merito all'uso
della garanzia. Gli Stati membri partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. In situazioni economiche particolarmente
gravi come quella in cui versano attualmente tutti gli Stati membri a causa del
perdurare della pandemia, le norme UE sugli aiuti di Stato consentono agli
Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle
loro economie. Lo prevede l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il 19
marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di
Stato che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità
prevista dalle normativa UE per sostenere l'economia nella crisi sanitaria
attuale. Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli
Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della
pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la
Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica
coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati
membri possono per esempio introdurre modifiche di portata generale a favore
delle imprese (differimento delle imposte, sostegno alla cassa integrazione in
tutti i settori ecc.), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per
i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia. Il quadro temporaneo
rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la
certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di allora se il quadro
debba essere prorogato. La versione non riservata della decisione sarà
consultabile ai numeri SA.63422-SA.63443 nel registro degli aiuti di Stato sul
sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali
questioni di riservatezza
fonte : Europa & Mediterraneo n.°32 del 25/08/2021

 
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