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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano di 800 milioni di euro destinato a risarcire gli aeroporti e gli operatori di terra per i danni della pandemia

Aiuti
di Stato: la Commissione approva un regime italiano di 800 milioni di euro destinato
a risarcire gli aeroporti e gli operatori di terra per i danni della pandemia:

La Commissione europea ha
approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime
italiano di 800 milioni di € destinato a risarcire gli aeroporti e gli
operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subiti a causa della
pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio che l'Italia e altri
paesi hanno dovuto applicare per arginare la diffusione del virus. Margrethe
Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della
politica di concorrenza, ha dichiarato: "Gli aeroporti sono tra le imprese
che sono state particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus. Questo
regimedi800milioni-

di€ permetterà all'Italia di compensare
gli aeroporti per i danni subiti come conseguenza diretta delle restrizioni di viaggio
che l'Italia ed altri paesi hanno dovuto imporre per arginare la diffusione del
virus. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri
per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico
della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE". Il regime italiano. L'Italia
ha notificato alla Commissione una misura di aiuto destinata a risarcire gli
aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza per i danni subiti tra il 1o
marzo e il 14 luglio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni
di viaggio in vigore in quel periodo. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà
la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta a tutti gli aeroporti e
agli operatori di servizi di assistenza a terra in possesso di una licenza di
esercizio valida, rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. Un meccanismo
di recupero garantirà che l'eventuale sostegno pubblico ricevuto in eccesso dai
beneficiari rispetto al danno effettivamente subito venga restituito allo Stato
italiano. La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato
concesse dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per
ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, come la pandemia
di coronavirus. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus
rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e
imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli
interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni
connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione ha constatato che la misura
italiana risarcirà i danni direttamente connessi alla pandemia di coronavirus e
che tale misura è proporzionata, in quanto il risarcimento non supererà quanto
necessario per risarcire i danni, a norma dell'articolo 107,

paragrafo 2, lettera b), del
TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme
alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il sostegno finanziario con fondi
UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far
fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli
aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico
fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico
a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la
sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei
contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e
possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria
l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell'UE in materia di
aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire
immediatamente. Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di
Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di
imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di
coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di
Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a
una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste
possibilità. In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui
si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell'emergenza
coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri
di concedere

aiuti per porre rimedio a un
grave turbamento della loro economia, come è previsto dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un
quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull'articolo 107, paragrafo
3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di
sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza determinata dal coronavirus.
Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020
e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti
tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni
fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle
imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti
subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato
all'economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a
breve termine; sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di
coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di
prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia
di coronavirus; ix)sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento
delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi)
sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di
capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono
far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine
di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale
data se il quadro debba essere prorogato. La versione non riservata della
decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63074 nel registro degli aiuti
di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di
Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino
elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition
Weekly e-News.

fonte : Europa & Mediterraneo n.°30 del 21/07/2021

 
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