|
- Approvato dal Consiglio Provinciale
con atto n. 47 del 30/09/1991. Vistato dal CO.RE.CO. nella
seduta del 10/10/1991 con decisione n. 11776. Ripubblicato
all’Albo pretorio dal 16.10.1991 al 2.12.1991. Pubblicato
sul BUR Molise supplemento ordinario al n. 21 del 31/10/1991.
In vigore dal 30.11.1991.
- Modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34/1
del 18/06/1993. Vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 5/07/1993
con decisione n. 1178. Ripubblicato all’Albo pretorio
dal 17.07.1993 al 17.08.1993. Pubblicato sul BUR Molise supplemento
ordinario al n.18 del 16/10/1993. In vigore dal 15.11.1993.
- Modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 88/2
del 6/12/1996. Vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 23/12/1996
con decisione n. 2265. Ripubblicato all’Albo pretorio
dal 9/01/1997 all’8/02/1997. Pubblicato sul BUR Molise
allegato al n. 2 del 1/02/1997.
- Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 5/3
del 18/02/2000. Vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 21/03/2000
con decisione n. 00171. Ripubblicato all'Albo pretorio dal
12/04/2000 al 12/05/2000. Pubblicato sul BUR Molise supplemento
straordinario n. 10 del 16/05/2000. In vigore dal 12/05/2000.
- Modificato dal Consiglio Provinciale in data 10/04/2002
con delibera n. 29/13 resa esecutiva il 15/04/2002. Pubblicato
all’Albo pretorio dal 18/04/2002 al 18/05/2002. Pubblicato
sul BUR Molise supplemento straordinario n. 2 del 15 giugno
2002, n. 13. In vigore dal 20/05/2002.
- Modificato dal Consiglio Provinciale in data 03/06/2003 con delibera n. 42/1 resa esecutiva il 30/06/2003. Pubblicato all'Albo pretorio dal 01/07/2003 al 31/07/2003.
- Pubblicato sul BUR Molise supplemento straordinario n. 1 del 16 settembre 2003, n. 19.
- In vigore dal 31/07/2003
I N D I C E
TITOLO I - PRINCIPI E SCOPI FONDAMENTALI
Art. 1 Principi generali
Art. 2 Finalità particolari
Art. 3 Principi programmatici
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Territorio e popolazione
Art. 6 Sede
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
DEL GOVERNO PROVINCIALE
CAPO I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E ORGANI
DI GOVERNO
Art. 7 Norme e principi dell'organizzazione
Art. 8 Organi
Art. 9 Consiglio
Art. 10 Convocazioni
Art. 11 Linee programmatiche di mandato
Art. 12 I Consiglieri
Art. 13 Funzionamento interno
Art. 14 Commissioni e forme di garanzia delle minoranze
Art. 15 Commissioni di ispezione e di indagine
Art. 16 Forme di partecipazione delle minoranze
Art. 17 Presidente del Consiglio
Art. 18 Composizione della Giunta
Art. 19 Competenze della Giunta
Art. 20 Presidente della Provincia
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 21 Principi generali
Art. 22 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 23 Conferimento di incarichi dirigenziali e consulenze
Art. 24 Compiti e funzioni dei Dirigenti
Art. 25 Direttore Generale
Art. 26 Segretario Generale
Art. 27 Vice Segretario Generale
CAPO III
COMPETENZE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 28 Collegio Revisori dei Conti
Art. 29 Controllo di gestione e nucleo di valutazione
CAPO IV
Art. 30 Difensore civico
Art. 31 Elezione e durata del difensore civico
TITOLO III - SERVIZI
PUBBLICI PROVINCIALI
Art. 32 Gestione dei servizi pubblici
Provinciali
Art. 33 Le aziende speciali della Provincia
Art. 34 Gli organi delle aziende speciali
Art. 35 Le istituzioni
Art. 36 Le società di capitali
Art. 37 Convenzioni
Art. 38 Consorzi
Art. 39 Accordi di programma
TITOLO IV - LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO
E ALL’ AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ PROVINCIALE
Art. 40 Forme di partecipazione
Art. 41 Diritto all'informazione
Art. 42 Istanze e petizioni
Art. 43 Consultazione popolare
Art. 44 Referendum
Art. 45 Statuto del contribuente
TITOLO V - FORMALITÀ DI APPROVAZIONE
DI ATTI REGOLAMENTARI
Art. 46 Regolamenti Provinciali
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 47 Pubblicazione ed entrata in
vigore dello statuto
Art. 48 Revisione dello statuto
Art. 49 Approvazione regolamento
TITOLO I
Principi e scopi fondamentali
Art. 1
(Principi generali)
1. La Provincia di Campobasso, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia secondo i principi fissati dalla Costituzione e del presente Statuto per lo svolgimento della propria attività. La Provincia di Campobasso salvaguarda e valorizza le peculiari caratteristiche umane, culturali, artistiche, linguistiche, sociali ed economiche dell'intera comunità che si articola nei comuni, si pone come obiettivo l'equilibrato e diffuso sviluppo del territorio e dei suoi abitanti.
2. La Provincia di Campobasso individua come fine generale della sua azione la tutela della vita, dell'ambiente, anche in considerazione della salvaguardia delle future generazioni, e la promozione della dignità della persona umana in tutte le condizioni e in ogni ambito; inoltre, ispira la sua azione e la sua organizzazione ai valori di libertà, solidarietà ed eguaglianza umana, già propri della sua tradizione e ai connessi e complementari principi di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità nei suoi interventi. Orienta la sua azione alla protezione degli interessi meritevoli collegati alla situazione della donna, della famiglia e del lavoro, dei bambini, degli anziani e delle persone più deboli.
3. La Provincia di Campobasso riconosce la funzione anche educativa della politica in quanto volta al raggiungimento dei predetti valori e principi ed impegna la responsabilità di amministratori e cittadini ai fini della loro consapevole e attiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica della comunità Provinciale. Adotta opportune iniziative per rinsaldare i vincoli di appartenenza, di solidarietà e di cultura con le comunità di cittadini residenti all'estero.
Art. 2
(Finalità particolari)
1. La Provincia di Campobasso, aprendosi operativamente al territorio, promuove, favorisce e partecipa alle iniziative pubbliche e private che tutelano e valorizzano in particolare:
a) le risorse naturali ed ambientali;
b) il patrimonio storico, culturale e artistico;
c) i costumi e le tradizioni locali;
d) le attività agricole, industriali, artigianali, turistiche e sportive;
e) le attività delle associazioni giovanili di volontariato e cooperazione sociale;
f) le minoranze linguistiche storiche presenti sul suo territorio sostenendone anche le relazioni con i paesi di origine.
Promuove, inoltre le iniziative di sviluppo e di modernizzazione conforme agli scopi e agli interessi fondamentali della comunità provinciale, anche per eliminare squilibri territoriali.
2. La Provincia per lo svolgimento delle funzioni delegate e di quelle in collaborazione alle quali partecipano direttamente gli enti locali interessati istituisce, con compiti consultivi, la conferenza dei rappresentati dei comuni e delle comunità montane.
3. Promuove e coordina l'azione dei comuni, quali rappresentanti delle rispettive comunità locali nonché degli altri enti e soggetti pubblici e privati, e delle formazioni sociali operanti nel suo territorio.
4. Privilegia, adottando il criterio della programmazione e dell'accordo, la funzione di propulsione, coordinamento e raccordo tra le varie realtà esistenti sul suo territorio favorendo, con la sua attiva partecipazione, la realizzazione di iniziative comuni.
5.Individua l'istituzione universitaria dotata di autonomia, come interlocutore qualificato per il raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare le capacità locali, salvaguardando le peculiarità e le tradizioni.
Art. 3
(Principi programmatici)
1. La Provincia di Campobasso, con l'apporto di soggetti pubblici e privati operanti sul suo territorio, concorre con i comuni alla individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e statale.
2. Favorisce lo sviluppo delle comunità locali fornendo, tra l'altro, assistenza tecnico-normativa ai comuni con particolare riferimento a quelli di minore dimensione .
3. Promuove un rapporto di cooperazione continuo e costante con l'ente regione, in particolare per l'adozione di una programmazione di sviluppo globale della comunità regionale.
4. Collabora con le altre province nonché con le comunità locali limitrofe.
Art. 4
(Funzioni)
1. La Provincia di Campobasso ha propria autonomia di funzioni regolate dai principi fissati dalla Costituzione e dal presente statuto. Esercita altresì funzioni conferite con legge dallo stato e dalla regione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e della omogeneità delle funzioni per le quali è consapevole di poterle autonomamente esplicare nella misura in cui lo Stato, la Regione nonché la Comunità Europea, nell'ambito delle politiche regionali, le assicurino l'attribuzione di beni, di adeguate risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
2. Espleta le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Al fine di un sempre più completo raggiungimento delle suddette finalità, promuove ed asseconda l'assunzione, da parte delle forze economiche e sociali, di iniziative di interesse pubblico purché conformi ai principi e agli indirizzi fondamentali consacrati nel presente statuto.
Art. 5
(Territorio e popolazione)
1. La Provincia di Campobasso è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori dei seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo Matese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo.
Art. 6
(Sede)
1. La sede degli organi Provinciali è a Campobasso, comune capoluogo.
2. La Provincia ha un proprio stemma e un proprio gonfalone il cui uso per fini di rappresentanza è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il Gonfalone della Provincia è rappresentato da un drappo rettangolare con fondo rosso e frangia inferiore in oro con bordi in oro con blasonatura raffigurante spighe di grano con al centro una stella in argento ad otto punte. Lo stemma è rappresentato da spighe di grano con al centro una stella ad otto punte.
TITOLO II
Organizzazione del Governo Provinciale
Capo I
Principi di organizzazione e organi di governo
Art. 7
(Norme e principi dell'organizzazione)
1. L'amministrazione della Provincia di Campobasso si ispira ai seguenti criteri:
a) della flessibilità ed elasticità in funzione della costante conoscenza della realtà locale, del continuo adattamento alle esigenze della stessa e della partecipazione dei cittadini singoli e associati, dei comuni, delle organizzazioni sindacali e degli enti pubblici o privati operanti sul territorio provinciale;
b) della competenza, quale fonte di responsabilità, intesa come capacità di valutare imparzialmente gli interessi coinvolti concorrendo al loro soddisfacimento;
c) della più ampia collaborazione sul piano delle decisioni a livello politico, organizzativo e amministrativo tra gli organi di governo ferme restando le rispettive competenze;
d) al pieno raccordo tra l'attività dei suddetti organi e la dirigenza che, ai sensi e con le modalità del vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, collabora con gli stessi per la formazione degli atti di indirizzo politico -amministrativo ai quali conseguentemente si uniforma nell'esercizio dei poteri di gestione conferiti dalla legge;
2. L'Amministrazione della Provincia di Campobasso assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare, anche nel rispetto dei principi di fonte comunitaria, l'efficienza, la legalità, la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera con i poteri del datore di lavoro privato adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
3. L'amministrazione della Provincia di Campobasso si ordina, articolando gli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, connettendo sistemi informatici e statistici, garantendo la trasparenza ed il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, armonizzando gli orari di servizio finalizzati agli interessi dell'utenza, rendendo flessibile l'organizzazione degli uffici e la gestione della risorsa umana, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale.
4. In relazione ai predetti criteri, e in particolare all'esigenza sottostante al criterio della flessibilità ed elasticità, il presente statuto fissa le norme e i principi fondamentali dell'organizzazione della Amministrazione Provinciale, specificandoli nella successiva normazione regolamentare.
Art. 8
(Organi)
1. Sono organi di governo, ciascuno per la propria competenza : il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei capigruppo, le Commissioni consiliari, il Collegio dei revisori.
3. Sono organi gestionali: il Direttore generale, il Vice Direttore Generale , il Segretario generale, il Vice segretario generale, gli altri Dirigenti dell'Ente e la conferenza dei Dirigenti. .
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente.
Art. 9
(Consiglio)
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2. Ad esso competono prioritariamente la responsabilità e il controllo della rispondenza dell'organizzazione e dell'azione della Provincia ai principi e ai valori fondamentali fissati nel titolo 1° dello statuto e ai criteri di cui all'articolo 7 di questo titolo.
3. Al Consiglio spetta la competenza di tutti gli atti fondamentali della vita della comunità Provinciale ed in particolare degli atti individuati dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Esso stabilisce con regolamento gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Consiglio inoltre elegge il difensore civico secondo quanto stabilito dall'articolo 30 dello statuto; autorizza l'indizione del referendum e le consultazioni, ne valuta gli esiti e provvede in merito; decide su istanze, petizioni e proposte incidenti anche indirettamente sugli atti di sua competenza; adotta tutti gli altri atti fondamentali rimessi alla sua competenza dalle leggi e dallo statuto. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Il Consiglio Provinciale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
(Convocazioni)
1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di norma su richiesta del Presidente della Provincia oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti concernenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio indicato dallo stesso. La consegna può avvenire a mezzo del servizio postale o risultare da dichiarazioni del messo provinciale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. L'invio della convocazione relativa alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve avvenire almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione ai cittadini.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli assessori.
Questi hanno facoltà di parola per illustrare o per intervenire in ogni argomento in discussione.
7. La prima convocazione del Consiglio provinciale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia fino alla elezione del Presidente del Consiglio. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio la seduta e quelle successive saranno presiedute dal Presidente della Provincia. La prima seduta tratterà esclusivamente della convalida degli eletti, delle eventuali surroghe, della elezione del Presidente del Consiglio o delle comunicazioni del Presidente relative alla composizione della Giunta.
Art. 11
(Linee programmatiche di mandato)
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità determinate dal regolamento del Consiglio Provinciale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 . E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Presidente presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
(I Consiglieri)
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, da luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere. Con propria iniziativa il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato e provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
3. I consiglieri possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 13
(Funzionamento interno)
1. Il consigliere Provinciale ha diritto alla più ampia conoscenza ed informazione degli atti che interessano l'Ente. Ha diritto di iniziativa e proposta su questioni di competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio con apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei voti, oltre ad assicurare i diritti di cui al comma 1 disciplina il proprio funzionamento interno dettando, tra l'altro, norme relative alla costituzione dei gruppi consiliari e alle loro attribuzioni; alla costituzione della conferenza dei capigruppo; alle modalità di svolgimento delle sedute consiliari e alle votazioni; alle funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale e all'articolazione del Consiglio in commissioni, ai loro compiti e poteri.
Nel regolamento saranno fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dello stesso. Con il predetto Regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.
Art. 14
(Commissioni e forme di garanzia delle minoranze)
1. Il Consiglio Provinciale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il consiglio provinciale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.
4. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
Art. 15
(Commissioni di ispezione e di indagine)
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti , computando il Presidente, può istituire al proprio interno commissioni di indagini con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero dei voti da parte dei componenti delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del fissato nella delibera istitutiva.
4. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente e il funzionamento della commissione.
Art. 16
(Forme di partecipazione delle minoranze)
1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
3. Il Presidente, per particolare esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse, o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovraintendenza e all'esecuzione di atti.
Art. 17
(Presidente del Consiglio)
1. Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio e, con le modalità stabilite dal relativo regolamento, n. 1 vice Presidente del Consiglio Provinciale e in mancanza le funzioni di vice Presidente vengono svolte dal consigliere anziano.
2. L'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successiva seduta sempre a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in ulteriore successiva seduta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio ed il vice Presidente del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati, non ne chiedano la cessazione della carica con una apposita mozione, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione può essere presentata quando il Presidente compia atti contrari alla legge, allo Statuto o ai regolamenti ovvero venga meno al proprio dovere di imparzialità e di garanzia dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente del Consiglio.
4. Il vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica.
Art. 18
(Composizione della Giunta)
1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente e da un numero minimo di quattro e un massimo di otto assessori, compreso il vice Presidente.
Tra i componenti la Giunta il Presidente nomina un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento. Il Vice Presidente e gli assessori sono presentati al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni.
La comunicazione di nomina della Giunta è depositata presso il Segretario Generale almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta consiliare.
2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
4. Il Presidente può revocare uno o più assessori e nella prima seduta utile informa il Consiglio Provinciale.
Sino alla nomina dei nuovi assessori il Presidente regge ad interim gli assessorati.
Art. 19
(Competenze della Giunta)
1. La Giunta Provinciale - organo di collaborazione del Presidente della Provincia, che opera attraverso deliberazioni collegiali- attua gli indirizzi generali fissati dal Consiglio, svolgendo attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, proponendo le modificazioni di piani, programmi, atti generali, normativi, e/o organizzatori che appaiono opportune o necessarie in relazione a fatti, circostanze e interessi rilevanti, acquisiti anche attraverso gli strumenti di partecipazione.
3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti che non siano stati riservati al Consiglio, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti dal presente statuto al Presidente della Provincia, al segretario e ai funzionari Dirigenti.
4. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta, è disciplinato il funzionamento della Giunta stessa.
Ai componenti della Giunta il Presidente può assegnare specifiche attribuzioni relative ad uno o più settori omogenei di amministrazione.
5. Le deliberazioni della Giunta vengono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
(Presidente della Provincia)
1. Il Presidente della Provincia - responsabile dell'amministrazione - rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, ed esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti .
2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia da portare a tracolla.
3. Il Presidente assicura l'unità dell'organizzazione e dell'azione della Provincia e concorre altresì a realizzare la funzione di propulsione, coordinamento e raccordo della Provincia rispetto ai comuni e agli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio Provinciale anche in vista della realizzazione di iniziative comuni.
4. Esercita le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare promuove accordi di programma, convenzioni e intese con la regione, i comuni, altre province e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio Provinciale.
5. Ha la rappresentanza legale della Provincia e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi ovvero resiste in procedimenti intentati avverso la Provincia.
6. In ordine alle singole disposizioni di legge che prevedono ulteriori ipotesi di rappresentanza la disciplina degli adempimenti è contenuta nei testi regolamentari specifici per materia.
Capo II
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 21
(Principi generali)
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi avviene nel rispetto dei principi fissati nel titolo II dello statuto, in coerenza con la caratterizzazione della Provincia quale ente di coordinamento, raccordo e propulsione delle varie realtà esistenti ed operanti sul territorio Provinciale e in modo da consentire l'accesso e la partecipazione dei cittadini singoli e associati e dei rappresentanti delle collettività comunali per lo svolgimento delle attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio Provinciale, al Presidente ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 22
(Regolamento degli uffici e dei servizi)
1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi , in particolare, definisce la responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra gli uffici , il direttore generale e gli altri organi amministrativi.
2. L'organizzazione si articola in settori, servizi, unità organizzative semplici o aggregate secondo criteri di omogeneità ed in base alla disciplina stabilita dall'apposito regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi .
3. L'Ente recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati integrativi ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 23
(Conferimento di incarichi dirigenziali e consulenze)
1. Il Presidente della Provincia, sulla base delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, conferisce ai Dirigenti gli incarichi dirigenziali.
2. Il Presidente della Provincia può revocare tale conferimento con provvedimento motivato.
3. Il Presidente della Provincia, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può assumere con contratto a tempo determinato personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
4. Il Presidente nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
6. Il Presidente della Provincia, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità o urgenza a cui non si può far fronte con personale in servizio, può ricorrere a collaborazioni esterne tecnico-professionali altamente qualificate e specializzate.
A tal fine può affidare, con proprio atto e con motivazione delle specifiche esigenze, incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 24
(Compiti e funzioni dei Dirigenti)
1. I Dirigenti sono preposti agli uffici dirigenziali, secondo le norme regolamentari di organizzazione che si uniformeranno al criterio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali mentre la gestione amministrativa è di pertinenza dei Dirigenti e degli altri funzionari responsabili.
2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Le modalità di esercizio di tali poteri - in base alle previsioni di legge e dello statuto - sono fissate dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi .
3. Gli atti dei Dirigenti di norma sono denominati determinazioni. Quando tali atti comportano un impegno di spesa diventano esecutivi con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario.
Le determinazioni sono pubblicate all'Albo.
4. I Dirigenti assolvono alle attribuzioni ed adottano i provvedimenti inerenti le seguenti funzioni:
a) formulano proposte al Presidente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti ed atti di competenza della Provincia;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi istituzionali ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai Dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano il potere di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese, che gli stessi possono impegnare;
d) adottano gli atti di gestione del personale, seguendo le procedure attuative e vigenti del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi , e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori ad essi spettanti, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
e) su delega del Presidente promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, dandone comunicazione alla Giunta Provinciale entro i sette giorni successivi. La nomina del difensore esterno compete al Presidente della Provincia. E' fatta salva la competenza della Giunta a resistere in giudizio ed a nominare il difensore esterno nei soli casi in cui i procedimenti giudiziari riguardino componenti degli organi di governo;
f) sono responsabili dei procedimenti;
g) richiedono direttamente i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione.
5. Spettano ai Dirigenti - secondo le rispettive competenze - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti e a gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. La nomina dei componenti delle commissioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, spetta al Dirigente competente che si avvarrà, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.
Di norma tali funzioni sono di competenza del dirigente preposto alla struttura organizzativa che gestisce il potere di spesa delle procedure concorsuali.
La stipula dei relativi contratti compete, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 6, al dirigente che ha attivato le procedure concorsuali.
In casi di assenza, impedimento, o incompatibilità del dirigente, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, dispone sia in merito all'attuazione delle procedure che alla stipula dei relativi contratti.
6. Il dirigente nella cui competenza rientra l'ufficio risorse umane predispone gli atti e verifica le procedure dei concorsi, delle selezioni e delle procedure di mobilità esterna, stipulando i conseguenti contratti di lavoro. Adotta, altresì, i provvedimenti di risoluzione dei rapporti individuali di lavoro, ad eccezione di quelli dirigenziali di competenza del Direttore Generale.
7. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
8. I Dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Gli stessi sono responsabili dei relativi centri di costo e proventi dei servizi così come individuati nella struttura organizzativa dell'Ente.
Art. 25
(Direttore generale)
1. Il presidente della Provincia può nominare un direttore generale, previa deliberazione della Giunta Provinciale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento degli Uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
3. Il direttore generale può essere revocato con provvedimento del Presidente in caso di interruzione del rapporto fiduciario con l'esecutivo, previa deliberazione della Giunta.
4. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta e sovraintende alla gestione complessiva dell'Ente. Egli risponde direttamente al Presidente del proprio operato e, unitamente al nucleo di valutazione, riferisce periodicamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo da parte dei Dirigenti. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ne coordina l'attività e adotta gli atti relativi alla distribuzione del lavoro fra essi. Indice e coordina la conferenza dei Dirigenti con poteri organizzativi, di mobilità del personale e tecnoconsultivi. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
5. Riesamina l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo al Presidente ed alla Giunta eventuali provvedimenti in merito.
6. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
7. nomina il commissario ad acta per le ipotesi espressamente previste dalla vigente normativa di legge.
8 . Svolge ogni altra funzione conferitagli dal Presidente o attribuitagli dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi .
9. Il Presidente può nominare il Vice Direttore Generale conferendo tale incarico ad uno dei dirigenti dell'Ente.
Art. 26
(Segretario generale)
1. E' nominato dal Presidente da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario generale collabora con gli organi istituzionali dell'Ente e fornisce assistenza giuridica ed amministrativa, garantendo la legittimità dell'azione amministrativa dell'ente.
In particolare:
a) partecipa alle sedute della Giunta e del consiglio con funzioni di assistenza e verbalizzazione;
b) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente presta consulenza giuridica agli organi della Provincia, ed ai singoli Consiglieri;
c) roga in forma pubblica amministrativa i contratti in cui l'Ente è parte;
d) presiede le commissioni in materia di assunzione del personale dirigente;
e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Presidente nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge;
f) nell'ipotesi in cui il Presidente non nomini il Direttore generale, può affidargli le funzioni di cui all'art. 25;
g) nomina, nell'ipotesi di mancato conferimento dell'incarico di Direttore Generale, il commissario ad acta per le ipotesi espressamente previste dalla vigente normativa;
3.La nomina e la revoca del Segretario Generale sono regolate dalla legge.
Art. 27
(Vice segretario generale)
1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
Dirige in aggiunta alla funzione di cui innanzi un settore/servizio dell'Amministrazione.
Il Regolamento organico ne determina i requisiti a partecipare. Nelle more e per il caso di vacanza del posto, la funzione sarà espletata prevalentemente da uno dei dirigenti fornito dei titoli prescritti.
Qualora il vice segretario generale sostituisce il segretario generale nei casi di cui al precedente comma 1 può egli stesso essere a sua volta sostituito da altri Dirigenti dell'Ente, previa nomina del Presidente ;
2. In nessun caso il Vice Segretario generale che diriga un settore dell'amministrazione può supplire il Segretario Generale nelle mansioni di cui alla lettera f) dell'art. 26.
Capo III
Competenze dei revisori dei conti
Art. 28
(Collegio revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ne attesta la corrispondenza nel rendiconto, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto del bilancio.
2. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla legge o dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti ha diritto di accesso a tutti gli atti della Provincia e si avvale nell'esercizio delle funzioni degli uffici del servizio finanziario e controllo di gestione.
3. Le nomine, la durata in carica, le funzioni e le prerogative dei revisori sono stabilite dalla legge.
Art. 29
(Controllo di gestione e nucleo di valutazione)
1. E' istituito il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione.
Apposito regolamento determina le modalità di costituzione e funzionamento.
Capo IV
Art. 30
(Difensore civico)
1. Il difensore civico provinciale è organo della Provincia, indipendente dal potere politico, burocratico ed economico, con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa svolta in forme pubblicistiche e il rispetto dei principi di correttezza, buona fede ed eguaglianza dell'attività amministrativa svolta in forme privatistiche, concorrendo ad evitare gli abusi di posizione dominante.
2. Il difensore civico concorre all'attuazione degli istituti di partecipazione e del diritto di accesso agli atti e alle informazioni.
3. La sua azione è retta dal principio di libertà delle forme e si sostanzia principalmente nella segnalazione al Consiglio Provinciale, per il tramite del Presidente, degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi che si determinano a danno dei cittadini e di tutti i soggetti pubblici e privati esistenti ed operanti nel territorio Provinciale, per fatti degli stessi organi di governo, dell'organizzazione burocratica, dei concessionari, dei titolari di servizi pubblici, delle società di capitali alle quali partecipa la Provincia e in genere di tutte le strutture facenti capo alla Provincia stessa. Il Consiglio entro 30 giorni è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno.
4. Il difensore civico per lo svolgimento della sua azione si avvale dell'ufficio partecipazione ed accesso. Il Consiglio Provinciale, dopo un periodo di sperimentazione, può dotarlo di un organico proprio.
5. Il difensore civico partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni di Consiglio aventi ad oggetto il diritto di accesso e gli istituti di partecipazione.
6. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della partecipazione e del diritto di accesso agli atti e alle informazioni.
7. Il difensore civico esercita il controllo eventuale nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
8. Col regolamento di organizzazione saranno dettate le norme di dettaglio sull'organizzazione dell'ufficio del difensore civico e sui suoi rapporti con gli organi di governo della Provincia.
Art. 31
(Elezione e durata del difensore civico)
1. L'elezione del Difensore Civico avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successiva seduta sempre a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in ulteriore successiva seduta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Esso è scelto tra i cittadini, residenti nella Provincia, di provata esperienza amministrativa, moralità e indipendenza, che non sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative o politiche e che non ricoprono, o hanno ricoperto, nell'anno precedente la nomina, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello Provinciale, regionale o nazionale o sono stati dipendenti dell'amministrazione Provinciale.
3. Egli resta in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta; non può essere revocato se non per le cause previste dalla legge per la decadenza degli impiegati dello stato. Nel caso in cui il Consiglio venga sciolto anticipatamente decade dal suo incarico.
4. Il Consiglio provvede alla nomina del nuovo difensore civico entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, dalla decadenza o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altra ragione. La funzione è retribuita secondo le modalità stabilite dal regolamento.
TITOLO III
Servizi pubblici Provinciali
Art. 32
(Gestione dei servizi pubblici Provinciali)
1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva alla Provincia.
3. La Provincia gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La Provincia individua, nel rispetto dei principi di fonte comunitaria , le forme e gli ambiti di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di legalità , efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti dal regolamento, e tenuto conto della individuazione dei circondari.
5. La Provincia adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti ai criteri di cui al comma precedente.
Art. 33
(Le aziende speciali della Provincia)
1. L'azienda speciale è un ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica.
2. La costituzione di aziende speciali è deliberata dal Consiglio Provinciale. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'azienda viene costituita. L'attribuzione all'azienda di nuovi servizi e lo scorporo dall'azienda di servizi da essa gestiti, sono deliberati dal Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio Provinciale delibera lo statuto dell'azienda e anche, su proposta del Consiglio di amministrazione, le sue modificazioni.
4. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda stessa.
5. La Provincia conferisce all'azienda il capitale di dotazione. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda, ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali, come definiti nello statuto dell'azienda; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva degli eventuali costi sociali; esercita, nei confronti degli organi dell'azienda, le funzioni indicate all'articolo seguente.
6. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma precedente possono essere precisate nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi.
Art. 34
(Gli organi delle aziende speciali)
1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.
2. Al direttore compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Consiglio Provinciale con criteri proporzionali e con espressione di voto limitato a due terzi del numero dei candidati . Rimangono in carica cinque anni e, comunque, non oltre la scadenza del Consiglio Provinciale e non possono essere rieletti.
5. Il Presidente è nominato dal Consiglio Provinciale.
6. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, di regola a seguito di pubblico concorso. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dallo statuto dell'azienda, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
7. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o i singoli componenti di esso possono, per gravi ragioni e previa contestazione, essere revocati con delibera del Consiglio Provinciale. Costituiscono gravi ragioni, tra l'altro, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge o di statuto o dalle direttive del Consiglio Provinciale, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'azienda, l'impossibilità di funzionamento, l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
8. Il direttore può essere revocato, previa contestazione, con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione dell'azienda.
Art. 35
(Le istituzioni)
1. L'istituzione è un organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale.
2. Per la costituzione di istituzioni, per gli organi delle medesime e per le funzioni che la Provincia è competente ad esercitare nei loro confronti, si applica quanto previsto in materia di aziende speciali dall'art. 33, commi 2, 5 e 6, nonché dall'art. 34, commi 1, 2, 5, 7 e 8, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette, secondo quanto stabilito nella determinazione costitutiva.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Consiglio Provinciale con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze. Il regolamento può prevedere che una quota non superiore ad un terzo dei suddetti componenti venga eletta sulla base di designazioni di enti pubblici o privati, le cui finalità si colleghino in modo significativo agli interessi ed obiettivi dell'istituzione. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni e, comunque, non oltre la scadenza del Consiglio Provinciale, e non può essere rieletto.
5. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio Provinciale tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, di regola a seguito di pubblico concorso. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dal regolamento di cui al comma successivo, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, da un apposito regolamento della Provincia.
Art. 36
(Le Società di capitali)
1. Servizi pubblici di competenza Provinciale possono essere affidati, nel rispetto della legge, a società di capitali.
2. La partecipazione della Provincia a società è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Provinciale.
Art. 37
(Convenzioni)
1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 38
(Consorzi)
1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A tal fine il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali e le modalità di pubblicazione degli stessi.
Art. 39
(Accordi di programma)
1. Il Presidente della Provincia per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza e viene approvato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
TITOLO IV
La partecipazione al governo e all'amministrazione
della comunità Provinciale
Art. 40
(Forme di partecipazione)
1. Al governo e all'amministrazione della comunità Provinciale, in qualsiasi forma svolta, partecipano i cittadini come singoli e nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, gli enti pubblici e privati operanti nel territorio Provinciale, le collettività comunali a mezzo degli amministratori dei comuni e tutti i soggetti che si trovino in un rapporto non effimero con la comunità Provinciale. A tal fine possono essere istituite consulte.
2. La Provincia di Campobasso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, promuove e favorisce la partecipazione quale strumento per la tutela degli interessi meritevoli di protezione per la contemporanea migliore soddisfazione degli interessi pubblici, per il più consapevole e responsabile esercizio delle funzioni di governo e di amministrazione della Provincia.
3. La partecipazione deve essere improntata al rispetto dei valori di responsabilità, solidarietà ed eguaglianza.
4. La Provincia di Campobasso considera l'informazione quale presupposto indispensabile di una partecipazione consapevole e responsabile. Essa pertanto favorisce e facilita l'accesso alle informazioni ed agli atti. Con apposito regolamento sulla partecipazione e l'accesso sono dettate le norme necessarie per assicurare ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione e le condizioni per ottenerle e sono altresì stabilite le forme di pubblicità relative all'avvio dei procedimenti.
Art. 41
(Diritto all'informazione)
1. E' garantito a chiunque abbia interesse l'accesso agli atti e alle informazioni della Provincia attraverso l'integrale applicazione della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità sull'esercizio del diritto di accesso e di informazione .
3. Al fine di promuovere una consapevole partecipazione ai lavori del Consiglio il suddetto regolamento fissa le modalità necessarie circa la pubblicità degli argomenti all'ordine del giorno nonché delle deliberazioni assunte.
4. Nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono previste e disciplinate le funzioni e le competenze degli uffici previsti dalla vigente normativa per l'informazione e la comunicazione.
Art. 42
(Istanze e petizioni)
1. I principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241 si applicano ad ogni tipo di procedimento compresi quelli relativi all'emanazione di atti amministrativi generali, normativi, di pianificazione e di programmazione, ancorché in forme compatibili con le peculiarità di detti procedimenti.
2. In particolare i cittadini singoli e associati e tutti i soggetti indicati nell'articolo 40 possono sottoporre all'amministrazione istanze, petizioni e proposte per la miglior cura di interessi collettivi.
La petizione è inoltrata al Presidente della Provincia il quale entro dieci giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia al Presidente del Consiglio e ai gruppi consiliari. L'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. Qualora vengano avanzate proposte per la adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, queste devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo.
3. Sulle istanze, petizioni e proposte si pronuncia, previa verifica dell'ammissibilità da parte del Segretario Generale, la Giunta o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, nel termine di 20 giorni e con le modalità fissate dal regolamento di partecipazione .
Art. 43
(Consultazione popolare)
1.Il Consiglio Provinciale può deliberare la consultazione di tutta o parte della popolazione della Provincia ovvero di categorie di cittadini su problemi che li riguardino, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento di partecipazione .
2. Possono altresì essere consultate le associazioni operanti sul territorio Provinciale su problemi relativi agli interessi di cui esse siano portatrici, fermo restando il loro diritto a presentare istanze, petizioni e proposte.
Art. 44
(Referendum)
1. Può essere indetto referendum consultivo limitatamente alle materie nelle quali la Provincia ha capacità deliberativa e per questioni di interesse Provinciale. Il referendum può essere indetto anche per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dalla Provincia o per revocare atti nuovi a contenuto generale.
Non è ammesso referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie o tariffarie.
Può essere indetto, altresì, referendum propositivo per deliberare l'inserimento nell'ordinamento provinciale di nuove norme statutarie ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.
Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria o tariffaria nonché in ordine a spese.
L'indizione del referendum, tale da consentire la scelta tra due o più opzioni, può essere richiesta:
a) da diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia, costituiti in comitato promotore;
b) da dieci consigli comunali;
c) dal Consiglio Provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.
2. Sulla richiesta di indizione di cui alle lettere a) e b) si pronuncia il Consiglio Provinciale, con deliberazione motivata circa l'ammissibilità, o meno, della richiesta stessa.
3. Qualora il Consiglio decida di indire il referendum secondo quanto previsto dalla lettera c), ovvero valuti positivamente la possibilità di indizione di cui alle lettere a) e b), il referendum è indetto dal Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla deliberazione consiliare.
4. Sugli esiti del referendum il Consiglio Provinciale si pronuncia entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, con deliberazione motivata.
5. Col regolamento di partecipazione saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei referendum.
6. I Referendum e le consultazioni di cui al precedente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 45
(Statuto del contribuente)
1. Con apposito regolamento ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono disciplinati i diritti dei contribuenti passivi della Provincia.
2. Gli atti a contenuto generale (regolamenti, informative e manifesti alla cittadinanza) ed i singoli atti amministrativi (atti di liquidazione, accertamento, accoglimento e dinieghi di istanze per il rimborso), aventi ad oggetto tributi provinciali, sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e semplicità.
3. I rapporti tra il contribuente e la Provincia nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.
TITOLO V
Formalità di approvazione di atti regolamentari
Art. 46
(Regolamenti Provinciali)
1. La Provincia di Campobasso ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.
2. I regolamenti di competenza consiliare sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente per materia.
3. Il regolamento sarà controfirmato dal Presidente della Provincia. Per la prima emanazione dei regolamenti deve essere sentita unicamente la commissione per lo statuto.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Art. 47
(Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto)
1. Lo statuto, dopo l'approvazione del Consiglio Provinciale, è inviato alla regione Molise per la pubblicazione nel bollettino ufficiale, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Allo statuto deve essere data la massima pubblicità favorendone la distribuzione.
Art. 48
(Revisione dello statuto)
1. Lo statuto della Provincia di Campobasso può essere sottoposto a revisione per gli adeguamenti necessari derivanti dalla normativa vigente .
2. L'atto deliberativo di revisione e abrogazione totale dello statuto ha efficacia solo dopo l'intervenuta approvazione del nuovo statuto.
Art. 49
(Approvazione regolamento)
1. La mancata emanazione del regolamento sulla partecipazione non è di ostacolo all'esercizio delle forme di partecipazione previste dal presente Statuto.
2. I regolamenti di prima emanazione previsti dal presente statuto, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, sono adottati entro un anno dall'approvazione dello statuto.
3. Ai regolamenti deve essere data la massima pubblicità in particolare a quello di partecipazione ed accesso, favorendone la distribuzione.
|