LEGGI COMUNITARIE
Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione
degli uccelli selvatici. G.U.C.E. n. L 103
del 25 aprile 1979
La direttiva 79/409 concerne la conservazione
delle specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio dell’Unione
Europea (Art.1.1) e si applica agli “uccelli,
alle uova, ai nidi e agli habitat” (Art.1.2).
L'obiettivo primario non è, quindi,
la protezione di determinati territori in
quanto naturalisticamente rilevanti, bensì
la tutela di determinate specie ornitiche,
tutela che vede come strumento prioritario
la protezione degli habitat in cui tali specie
hanno il proprio ambiente vitale.
L’istituzione di “zone di protezione”
o la creazione di "biotopi” sono
individuate quali misure per la “preservazione,
mantenimento e ripristino degli habitat"
(Art.3.2) delle specie.
Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E .
n. L 206 del 22 luglio 1992
La finalità di questo atto della Comunità
Europea, richiamata nell'Art.2, è quella
di "contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali,
nonché la flora e la fauna selvatiche
nel territorio europeo degli Stati Membri".
Si propone di mantenere o ripristinare in
uno stato di conservazione soddisfacente gli
habitat naturali e le specie di fauna e flora
selvatiche di interesse comunitario (Art.2.2).
Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994
Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato
II della direttiva 79/409/CEE concernente
la conservazione degli uccelli selvatici.
G.U.C.E . n. L 164 del 30 giugno 1994
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando
che occorre adeguare l'allegato II della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (3), per tener conto dei dati recenti
sulla situazione dell'avifauna;
considerando che diversi Stati membri hanno
chiesto alla Commissione di modificare l'allegato
II/2 per includervi talune specie che non
potevano finora formare oggetto di atti di
caccia;
considerando che l'articolo 7, paragrafo 4
della suddetta direttiva obbliga gli Stati
membri ad accertarsi che l'attività
venatoria rispetti i principi di una saggia
utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate;
Ha adottato la medesima Direttiva
Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997
Direttiva della Commissione che modifica la
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente
la conservazione degli uccelli selvatici.
G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici (1) modificata da
ultimo dall'atto di adesione dell'Austria,
della Finlandia e della Svezia, in particolare
l'articolo 15, considerando che è necessario
modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE
per adeguarlo alle più recenti informazioni
sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie
di uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed
in particolare al fatto che questa sottospecie
ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente;
Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997
Direttiva del Consiglio recante adeguamento
al progresso tecnico e scientifico della direttiva
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche.
G.U.C.E. L 305 dell’ 8 novembre 1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il
trattato che istituisce la Comunità
europea, vista la direttiva 92/43/CEE (1),
in particolare l'articolo 19, primo comma,
vista la proposta della Commissione, considerando
che occorre adeguare gli allegati I e II della
direttiva 92/43/CEE in modo da aggiornare
alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie
rispetto ai progressi tecnici e scientifici;
considerando che il Manuale d'interpretazione
degli habitat dell'Unione europea (versione
EUR 15 di aprile 1996) comprende i nuovi codici
NATURA 2000 che identificano i singoli tipi
di habitat naturale; che occorre sostituire
nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE
il riferimento al codice CORINE con il riferimento
al codice NATURA 2000,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA che contiene
due allegati:
- ALLEGATO I
tipi di habitat naturali di interesse comunitario
la cui conservazione richiede la designazione
di aree speciali di conservazione.
Interpretazione degli orientamenti per l'interpretazione
dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale
d'interpretazione degli habitat dell'Unione
Europea» come approvato dal comitato
stabilito dall'articolo 20 («Comitato
Habitat») e pubblicato dalla Commissione
europea (1). Il codice corrisponde al codice
NATURA 2000.
- ALLEGATO II
specie animali e vegetali d'interesse comunitario
la cui conservazione richiede la designazione
di zone speciali di conservazione
Interpretazione
a) L'allegato II è complementare dell'allegato
I per la realizzazione di una rete coerente
di zone speciali di conservazione.
b) Le specie riportate nel presente allegato
sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
- con l'insieme delle specie appartenenti
ad un taxon superiore o ad una parte designata
di tale taxon. L'abbreviazione "spp."
dopo il nome di famiglia o di un genere serve
a designare tutte le specie che appartengono
a tale famiglia o genere.
LEGGI
NAZIONALI
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.
Suppl. n. 219 alla G.U. n. 248 del 23 ottobre
1997 Il regolamento di attuazione riproduce
in gran parte il testo della Direttiva Habitat;
esso ne richiama le definizioni principali
(art. 2) e le norme relative alla formazione
della rete ecologica, formata da “Zone
Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone
di Protezione Speciale” (ZPS), già
previste, in attuazione della richiesta della
direttiva Uccelli, dalla legge 157/1992 (art.
1, comma 5).
l’articolo 5 del suddetto D.P.R., disciplinante
la valutazione d’incidenza, il quale
deve essere applicato conformemente alla succitata
disposizione comunitaria.
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000
Elenco dei siti di importanza comunitaria
e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
G.U. n. 95 del 22 aprile 2000
Art. 1.
Le Zone di protezione speciale designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio
sono elencate nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.
I Siti di importanza comunitaria proposti
ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
sono elencati nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
l formulari standard "Natura 2000"
e le cartografie delle Zone di Protezione
Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria
proposti sono depositati e disponibili presso
il Servizio conservazione della natura del
Ministero dell'ambiente e, per la parte di
competenza, presso le regioni e dalle provincie
autonome di Trento e Bolzano.
D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425
Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato
I della direttiva 79/409/CEE, concernente
la protezione degli uccelli selvatici.
G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001
Art. 1.
1. In relazione alle specie di uccelli selvatici
da proteggere in modo particolare e prioritario,
il riferimento all'Allegato I della direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal riferimento
all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della
Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 223 del 13 agosto 1997.
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120
Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.
G.U. n. 124 del 30 maggio 2003
Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza).
- Nella pianificazione e programmazione territoriale
si deve tenere conto della valenza naturalistico
-ambientale dei proposti siti di importanza
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria
e delle zone speciali di conservazione.
LEGGI
REGIONALI
Legge Regionale del 1 Febbraio 1983, n°
6. Salvaguardia delle specie animali di notevole
interesse scientifico e contributi per i danni
causati dai medesimi. Bollettino Ufficiale
n° 03 del 16/02/83.
Art. 1
La Regione provvede al risarcimento dei danni
arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio
zootecnico delle aziende agricole della Regione
dal cinghiale e dalle seguenti specie di animali
in via di estinzione, di eccezionale interesse
scientifico anche a livello internazionale:
- Orso Bruno Marsicano (ursus arctos marsicanus);
- Lupo Appenninico (canis lupus italicus);
- Cervo (cervus elaphus);
- Aquila Reale (aquila chrjsaetos).
Art. 3
I danni causati al patrimonio zootecnico,
alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono
liquidati nella misura del 100% del valore
del mercato, secondo il prezziario approvato
dalla Giunta Regionale.
Legge Regionale Molise 1° dicembre 1989
n. 24- Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali
(B.U.R. n. 23, 16 dicembre 1989)
Art. 1
Finalità
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative
di competenza regionale di cui al quarto
comma dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la
Regione
procede alla formazione del Piano territoriale
paesistico-ambientale regionale, il quale
rappresenta la carta fondamentale della trasformabilità
antropica del territorio.
Art. 3
Oggetto
1. I Piani territoriali paesistico-ambientali
di area vasta hanno per oggetto gli elementi
(puntuali, lineari, areali) del territorio,
la cui tutela riveste interesse pubblico in
quanto condizione del permanere dei caratteri
costitutivi, paesistici ed ambientali, del
territorio stesso.
2. Gli elementi (puntuali, lineari, areali)
che concorrono in modo interrelato alla definizione
dei suddetti caratteri, e che dunque sono
meritevoli di tutela, riguardano comunque
uno o più dei seguenti tematismi:
a) elementi di interesse naturalistico (fisico,
biologico);
b) elementi di interesse archeologico;
c) elementi di interesse storico (urbanistico,
architettonico);
d) elementi areali di interesse produttivo
agricolo per caratteri naturali;
e) elementi ed ambiti di interesse percettivo;
f) elementi a pericolosità geologica.
Art. 5
Modalità della tutela e della valorizzazione
1. I Piani territoriali paesistico-ambientali
di area vasta articolano le modalità
di tutela e valorizzazione secondo il diverso
grado di trasformabilità degli elementi
riconosciuti compatibili in relazione ai loro
caratteri costitutivi, al loro valore tematico
e d'insieme nonché in riferimentoalle
principali categorie d'uso antropico….
Legge Regionale del 10 Agosto 1993, n.19:
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio. Art.
1
Obiettivi
1. La regione Molise, nel rispetto dei principi
sanciti dalla legge dello Stato n. 157 dell'11
febbraio 1992, delle Convenzioni internazionali
e delle Direttive Comunitarie, detta norme
destinate a disciplinare l'esercizio della
caccia nell'ambito del territorio regionale
al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio
faunistico, nonché per la tutela dell'agricoltura
e dell'ambiente. La Regione, per le suddette
finalità promuove la collaborazione
attiva degli Enti, delle Associazioni agricole
e venatorie, per diffondere e approfondire
la conoscenza del patrimonio faunistico e
la difesa dell'ambiente.
Art. 2
Tutela e uccellagione
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto
della tutela della presente legge i mammiferi
e gli uccelli dei quali esistono popolazioni
viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale libertà nel territorio
regionale.
Legge del 06/09/1996 n. 28: Tutela di alcune
specie di fauna minore. B.U.R.M. n.18 del
16 settembre 1996 Art. 1
Finalità
1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare
la conservazione della fauna selvatica minore
e del suo habitat con particolare riferimento
alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.
Art. 2
Individuazione delle zone protette
1. Nelle more dell'approvazione di una normativa
generale per il conseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo, la Regione
Molise nell'ambito della propria politica
di pianificazione e di sviluppo individua
zone meritevoli di particolare protezione
ed assume provvedimenti di conservazione.
Legge Regionale Molise 10 aprile 1997 n.
9
Tutela, valorizzazione e gestione del demanio
tratturi (B.U.R. n. 8, 16 aprile 1997)
Art. 4
Tratturi da conservare al demanio regionale
1. I tratturi, in quanto beni di notevole
interesse storico, archeologico, naturalistico
e paesaggistico, nonché utili all'esercizio
dell'attività armentizia, vengono conservati
al demanio regionale e costituiscono un sistema
organico della rete tratturale denominato
"Parco dei tratturi del Molise".
2. I tratturi, come sopra definiti, vengono
gestiti ed amministrati dalla Regione nel
rispetto dei vincoli disposti dal Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Legge del 23/02/1999 n. 9: Norme per la tutela
della flora in via di estinzione e di quella
autoctona ed incentivi alla coltivazione delle
piante del sottobosco e officinali. B.U.R.M.
n. 4 del 1 marzo 1999 titolo 1
NORME SULLA SALVAGUARDIA
(Finalità) La Regione Molise, in attuazione
dell'art. 4 dello statuto regionale, con la
presente legge tutela e salvaguardia la raccolta
di piante spontanee di uso alimentare, medicinale
e ornamentale e proibisce la raccolta delle
piante ritenute specie in via di estinzione,
rare e vulnerabili che in quanto tali sono
degne di protezione per il loro interesse
scientifico e per il mantenimento sia della
biodiversità sia dell'integrità
dell'ambiente. Ogni modifica alla presente
legge dovrà essere sottoposta al parere
di enti di ricerca e associazioni protezionistiche.