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Normativa in materia ambientale

LEGGI COMUNITARIE

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979
La direttiva 79/409 concerne la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell’Unione Europea (Art.1.1) e si applica agli “uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat” (Art.1.2). L'obiettivo primario non è, quindi, la protezione di determinati territori in quanto naturalisticamente rilevanti, bensì la tutela di determinate specie ornitiche, tutela che vede come strumento prioritario la protezione degli habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale.
L’istituzione di “zone di protezione” o la creazione di "biotopi” sono individuate quali misure per la “preservazione, mantenimento e ripristino degli habitat" (Art.3.2) delle specie.

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. G.U.C.E . n. L 206 del 22 luglio 1992
La finalità di questo atto della Comunità Europea, richiamata nell'Art.2, è quella di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati Membri". Si propone di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (Art.2.2).


Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994
Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. G.U.C.E . n. L 164 del 30 giugno 1994
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando che occorre adeguare l'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), per tener conto dei dati recenti sulla situazione dell'avifauna;
considerando che diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di modificare l'allegato II/2 per includervi talune specie che non potevano finora formare oggetto di atti di caccia;
considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri ad accertarsi che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate;
Ha adottato la medesima Direttiva

Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, considerando che è necessario modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per adeguarlo alle più recenti informazioni sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie di uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed in particolare al fatto che questa sottospecie ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente;

Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
G.U.C.E. L 305 dell’ 8 novembre 1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/43/CEE (1), in particolare l'articolo 19, primo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre adeguare gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE in modo da aggiornare alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici; considerando che il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (versione EUR 15 di aprile 1996) comprende i nuovi codici NATURA 2000 che identificano i singoli tipi di habitat naturale; che occorre sostituire nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE il riferimento al codice CORINE con il riferimento al codice NATURA 2000,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA che contiene due allegati:
- ALLEGATO I
tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.
Interpretazione degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea» come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 («Comitato Habitat») e pubblicato dalla Commissione europea (1). Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

- ALLEGATO II
specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione
Interpretazione
a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

LEGGI NAZIONALI

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Suppl. n. 219 alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997 Il regolamento di attuazione riproduce in gran parte il testo della Direttiva Habitat; esso ne richiama le definizioni principali (art. 2) e le norme relative alla formazione della rete ecologica, formata da “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), già previste, in attuazione della richiesta della direttiva Uccelli, dalla legge 157/1992 (art. 1, comma 5).
l’articolo 5 del suddetto D.P.R., disciplinante la valutazione d’incidenza, il quale deve essere applicato conformemente alla succitata disposizione comunitaria.

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
G.U. n. 95 del 22 aprile 2000
Art. 1.
Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
l formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.
G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001
Art. 1.
1. In relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
G.U. n. 124 del 30 maggio 2003
Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza).
- Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

LEGGI REGIONALI

Legge Regionale del 1 Febbraio 1983, n° 6. Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi. Bollettino Ufficiale n° 03 del 16/02/83.
Art. 1
La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della Regione dal cinghiale e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale:
- Orso Bruno Marsicano (ursus arctos marsicanus);
- Lupo Appenninico (canis lupus italicus);
- Cervo (cervus elaphus);
- Aquila Reale (aquila chrjsaetos).
Art. 3
I danni causati al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100% del valore del mercato, secondo il prezziario approvato dalla Giunta Regionale.

Legge Regionale Molise 1° dicembre 1989 n. 24- Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali (B.U.R. n. 23, 16 dicembre 1989)
Art. 1
Finalità
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al quarto
comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione
procede alla formazione del Piano territoriale paesistico-ambientale regionale, il quale
rappresenta la carta fondamentale della trasformabilità antropica del territorio.
Art. 3
Oggetto
1. I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso.
2. Gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono in modo interrelato alla definizione dei suddetti caratteri, e che dunque sono meritevoli di tutela, riguardano comunque uno o più dei seguenti tematismi:
a) elementi di interesse naturalistico (fisico, biologico);
b) elementi di interesse archeologico;
c) elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico);
d) elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali;
e) elementi ed ambiti di interesse percettivo;
f) elementi a pericolosità geologica.
Art. 5
Modalità della tutela e della valorizzazione
1. I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme nonché in riferimentoalle principali categorie d'uso antropico….

Legge Regionale del 10 Agosto 1993, n.19:
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 1
Obiettivi
1. La regione Molise, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992, delle Convenzioni internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonché per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. La Regione, per le suddette finalità promuove la collaborazione attiva degli Enti, delle Associazioni agricole e venatorie, per diffondere e approfondire la conoscenza del patrimonio faunistico e la difesa dell'ambiente.
Art. 2
Tutela e uccellagione
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Legge del 06/09/1996 n. 28: Tutela di alcune specie di fauna minore. B.U.R.M. n.18 del 16 settembre 1996 Art. 1
Finalità
1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e del suo habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.
Art. 2
Individuazione delle zone protette
1. Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Legge Regionale Molise 10 aprile 1997 n. 9
Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi (B.U.R. n. 8, 16 aprile 1997)
Art. 4
Tratturi da conservare al demanio regionale
1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato "Parco dei tratturi del Molise".
2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Legge del 23/02/1999 n. 9: Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali. B.U.R.M. n. 4 del 1 marzo 1999 titolo 1
NORME SULLA SALVAGUARDIA

(Finalità) La Regione Molise, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale, con la presente legge tutela e salvaguardia la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente. Ogni modifica alla presente legge dovrà essere sottoposta al parere di enti di ricerca e associazioni protezionistiche.